LA SOSPENSIONE, EX ART 100 TULPS, DEVE FONDARSI SU PRESUPPOSTI SALDAMENTE COMPROVATI.
Il questore, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; la norma, dunque, presuppone la ricorrenza di tre condizioni a carattere alternativo tra di loro per l’emanazione del provvedimento di sospensione. Questa è la massima che si estrae dalla sentenza del T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 21/02/2018, n. 284.
Il fatto, maturato in provincia di Avellino è così riassumibile: nelle vicinanze del locale il cui titolo è stato sospeso, lo scorso novembre è scoppiato un grave litigio tra due soggetti che è culminato con il ferimento di una persona attinta da colpi di arma da fuoco. Il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, impugnato in questa sede, era stato determinato dal fatto che il litigio che aveva determinato l’episodio delittuoso era iniziato “sicuramente se non verosimilmente” all’interno del locale. Inoltre, veniva accertato che alcuni buttafuori erano in possesso di armi bianche e che il locale era frequentato da persone gravate da precedenti penali e di polizia. Il ricorrente, tuttavia, ha impugnato il provvedimento perché sarebbe stato adottato in violazione dei presupposti previsti dall’art. 100 TULPS. Tale norma stabilisce che il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. La norma, dunque, presuppone la ricorrenza di tre condizioni a carattere alternativo tra di loro per l’emanazione del provvedimento di sospensione. E’ sufficiente la presenza di una sola di queste per legittimare il provvedimento di sospensione della licenza. Nel caso di specie, tuttavia, i “tumulti o gravi disordini” non sono avvenuti all’interno del locale in contestazione, ma al di fuori di questo; la presenza di persone pregiudicate o pericolose all’interno del locale non consente di ritenere che il locale fosse ritrovo abituale di tali soggetti, non avendo l’amministrazione effettuato alcun accertamento in proposito, essendosi solo limitata ad accertare la presenza di soggetti pregiudicati o pericolosi nella notte sopra indicata. Non può, dunque, escludersi che la presenza di tali soggetti nel locale menzionato fosse solo occasionale. Ne deriva che anche la considerazione che l’esercizio possa costituire un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume non è supportato da alcun valido elemento probatorio. Ne è derivato, pertanto, che il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.