Ordinanze stradali e competenza dei dirigenti.

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I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco. La natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale. Si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del Sindaco solo ove l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEELL.

Con queste parole il T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 13/04/2018, con la sentenza n. 1012, “impallina” il Comune di Lurate Caccivio e di Olgiate Comasco, inciampati nella classica quanto antica “buccia di banana” dell’incompetenza. Forse ad indurre i sindaci alla firma diretta dell’atto sarà stata la scelta politica di “Istituzione del divieto di transito per i veicoli a motore lungo la strada Variala”. sta di fatto che, secondo il Collegio: “La lettera del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), espressamente richiamati nelle ordinanze impugnate, assegna al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati (art. 7) nonché fuori dai centri abitati per le strade comunali e le strade vicinali (art. 6). Tuttavia le norme, risalenti al 1992, vanno coordinata con la posteriore disposizione dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali), che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ove non ricompresi “espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente” ovvero nelle funzioni, all’evidenza qui non rilevanti, del segretario o del direttore generale. Dispone infatti il comma 5 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54. La competenza già del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, parimenti a quanto avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.Lgs. n. 29 del 1993 prima e del D.Lgs. n. 165 del 2001 poi. I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco (cfr. Cons. Stato sez. V (…) luglio 2017, n. 3460; Cons. Stato sez. V, (…) novembre 2015 n. 5191). La natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale. Sotto altro ma concorrente profilo si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del Sindaco solo ove l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso TUEELL. Nel caso di specie le ordinanze impugnate non fanno riferimento a tali disposizioni, ma tale circostanza non è di per sé rilevante, dovendosi indagare la natura del provvedimento al di là del nomen iuris. Ad avviso del Collegio tuttavia, da una piana lettura delle ordinanze impugnate, non sussistono i presupposti per ritenere che tali provvedimenti possano essere stati assunti sulla base degli artt. 50 e 54 del TUEELL. Difettano infatti i presupposti di urgenza e straordinarietà tali da rendere la situazione non fronteggiabile mediante gli ordinari poteri di regolazione della circolazione stradale, non essendo stati evidenziati elementi che si prestino ad essere valutati, appunto, in termini di straordinarietà e di urgenza. …Non potendo quindi la fattispecie essere sussunta nel paradigma di cui agli artt. 50 e 54 TUEELL ma essendo qualificabile come regolazione ordinaria della circolazione stradale, con applicazione delle disposizioni del codice della strada, deve affermarsi la competenza dirigenziale all’adozione dei provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra esplicitate”.

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2 Commenti

  1. Salve Dott. Napolitano, ho partecipato a vari suoi interventi in Sardegna e mi pare di ricordare che in uno di questi si è affermato che le Ordinanze del Dirigente (per esempio in materia di modifica temporanea della circolazione) non debbano essere inviate in Prefettura.
    Ricordo bene?

  2. Carissimo, non esiste alcuna norma che obblighi i dirigenti comunali ad inviare le ordinanze di propria competenza al prefetto. Solo le ordinanze del sindaco ex art 54 comma 4 TUEELL devono essere comunicate preventivamente a questi.

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