Ci siamo occupati in diverse occasioni della questione (evidentemente non ancora pacifica) di chi sia l’Organo competente ad emettere le Ordinanze di rimozione di rifiuti.
La norma di riferimento è, come noto, l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/06 che testualmente recita: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Sulla questione si è espressa la giurisprudenza amministrativa che, dopo un primo orientamento che attribuiva la competenza al Dirigente (ex art. 107 T.U.EE.LL.), ribadisce in tutte le occasioni che, viceversa, la competenza sia in capo al Sindaco.
Ennesima occasione è Tar Campania, Napoli, 27/01/2018, n. 600 che ribadisce l’applicazione letterale dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 sulla base degli ordinari canoni ermeneutici (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.
Conclude, il Collegio partenopeo, ritenendo che la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza in quanto l’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, prevale su quest’ultima
Appare opportuno dare conto del consolidato orientamento giurisprudenziale: Consiglio di Stato, sez. V, 29.8.2012, n. 4635 e 11.1.2016, n. 57; T.A.R. Campania, sezione V, 3.4.2015, n. 1992; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7.1.2014, n. 86; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4.7.2014, n. 704; T.A.R. Veneto, sez. II, 5.5.2014, n. 574; Cassazione penale, sez. III, 20.5.2014, n. 40212.