La Seconda Sezione del Consiglio di Stato (parere n°198/2018, estensore: Manzione), nell’adunanza del 13 dicembre 2017 (inerente la trattazione dell’affare n° 02370/2016) ha condiviso l’orientamento della Suprema Corte in materia di incarichi dirigenziali, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. “La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha affermato la competenza esclusiva del giudice ordinario (cfr. Cass, SS.UU., ordinanza n. 4227 del 17 febbraio 2017). Cristallizzando tale orientamento in ambito ancor più generale di pubblico impiego contrattualizzato, il medesimo giudice di legittimità ha affermato che anche nei casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 d.lgs. 165 del 2001. <<Se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l’art. 63 cit. espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca diincarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro >> (cfr. Cass. SS UU., n. 24877 del 20 ottobre 2017)”.
Giurisdizione in materia di incarichi dirigenziali.
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