Eccessiva ed a tratti ingiusta ci sembra l’ordinanza cautelare n°6, pubblicata lo scorso 12 gennaio 2018, con cui il TAR per l’Emilia – Romagna, sezione di Parma, ha sospeso il provvedimento del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Parma, che aveva ordinato la chiusura di un esercizio commerciale (rectius: la chiusura dell’esercizio commerciale di vicinato a mezzo distributori automatici), operante con l’insegna “Open Shop 24”.
Alla base di tale provvedimento, il Comune poneva le relazioni di servizio di Questura e Polizia Locale che hanno rilevato come: “ presso l’esercizio commerciale in oggetto è dato riscontrare una situazione di degrado urbano e rischio per l’incolumità pubblica, per effetto della presenza di gruppi di persone stazionanti a tutte le ore del giorno e della notte, spesso in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti nonché di soggetti presumibilmente dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che presidiano la zona;… tali soggetti impediscono la libera fruibilità delle aree, abbandonando rifiuti di vario genere, importunando i passanti, dando luogo a ripetuti alterchi, nei quali lanciano oggetti in mezzo alla careggiata e sul marciapiede, come bottiglie di vetro ed a volte anche le biciclette che utilizzano per monitorare la via, con ciò causando anche pericolo per la circolazione stradale e pedonale; … il locale di che trattasi funge come base/punto di ritrovo di tali frequentatori, pur trattandosi di un esercizio self-service che non prevede lo stazionamento della clientela e, non essendo prevista la presenza di un responsabile che possa vigilare sulla condotta dei propri avventori, si tratta in sostanza di un locale senza alcun controllo”.
Una motivazione sostanziale robusta, prima facie, destinata a resistere al vaglio del giudice amministrativo; tuttavia il collegio –benchè solo in fase cautelare, ma con chiaro pregiudizio rispetto al merito- ha osservato come sia stato usato lo strumento errato, rispetto al fatto scatenante il potere amministrativo, in relazione al fine previsto dalla norma attributiva del potere.
Rileva il Collegio che dalle motivazioni poste a base del provvedimento gravato “non è dato riscontrare alcuno dei presupposti previsti dall’art. 22 d.lgs. 114/1998 e dall’art. 64 d.lgs. 59/2010 n. 59, nonché dall’art. 15 L.R. 14/2003, né dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del “Regolamento per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, approvato dal Comune di Parma con Delibera di C.C. n. 1 del 20.01.2015, che legittimano il Dirigente Comunale a disporre la chiusura sine die dell’attività commerciale …. l’esercizio commerciale, costituito da un locale con macchine erogatrici automatiche di acqua, bevande analcoliche e snack, è in regola con le autorizzazioni e non risulta avere violato disposizioni che ne regolamentassero diversamente l’orario di esercizio”. Ne deriva che merita la sospensione dell’esecuzione (in attesa del merito che verrà in trattazione il prossimo Marzo) il provvedimento impugnato.
Le considerazione dell’ordinanza sembrano, peraltro, voler fare la “lezioncina” al Comune, sull’uso corretto dei mezzi giuridici a propria disposizione: bene avrebbe potuto il Comune di Parma adottare un ordinanza ex art. 50 TUEELL (nel testo novellato nel 2017), ma “non risulta che il Comune di Parma abbia adottato simili ordinanze sulla cui base pretendere oggi la chiusura dell’esercizio, come risulta confermato dal censurato mancato autonomo intervento del titolare dell’esercizio il quale non avrebbe di sua iniziativa autoridotto l’orario del negozio”. La lezioncina, tanto dura quanto eccessiva, continua con queste parole: “l’ordinamento vigente, alla luce della normativa sopra richiamata e delle previsioni che affidano alle Autorità di Polizia le misure individuali di prevenzione e contrasto a problemi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza (vedi sulle attribuzioni l’art. 1 e ss. del T.U.L.P.S.), prevede che gli enti locali concorrano alla sicurezza urbana con le azioni elencate all’art. 5 del d.l. 14/2017 conv. legge 48/2017 nelle quali non rientrano provvedimenti quali quello sub judice, trattandosi piuttosto di azioni di promozione di servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità etc.; – nemmeno ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. affinchè il Questore possa sospendere la licenza dell’esercizio, atteso che non è il locale del negozio ad essere ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, ma le adiacenze di esso, e, certamente, ove fossero stati ravvisati simili presupposti la Questura avrebbe adottato il provvedimento di propria competenza senza bisogno di rivolgersi al Comune, a riprova del fatto che diverso doveva essere l’intervento comunale sulla scorta delle norme che definiscono le attribuzioni e le competenze delle diverse amministrazioni; …“ai sensi dell’art. 2 del dm 5/8/2008 è competenza del Sindaco intervenire per prevenire e contrastare”… fenomeni come quelli indicati nel provvedimento, dal che deriva l’incompetenza del dirigente comunale.
Tutto molto bello ed anche in parte vero….
Però, ci tocca osservare (spezzando una lancia in favore dei volenterosi colleghi di Parma) che se è (magari) giusto che il TAR censuri il Comune per aver frainteso l’uso degli strumenti normativi a disposizione, qualcuno dovrebbe censurare il TAR per aver deciso in base a riferimenti normativi delegittimati dal D.L. n°14/2017… nel 2018 non ha alcun senso richiamare il D.M. 5 agosto 2008….qualcuno avvisi il TAR parmense del fatto che, con la modifica dell’articolo 54 comma 4- bis del TUEELL non esiste più potere ministeriale per definire l’ambito d’applicazione della sicurezza urbana.