Il problema della compatibilità dell’attività di “street worker” (una volta si chiamavano “passeggiatrici”) e della tutela dell’ordine pubblico è stata affrontata sia da parte di Prefetture e Questure e sia di Sindaci che, a vario titolo e con provvedimenti spesso al limite della creatività giuridica, hanno tentato di arginare il fenomeno.
Lo strumento più sovente utilizzato è quello del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dall’art. 1 lett c) D.Lgs. n. 159/2011 a carico, tra gli altri, di coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Nel caso di specie, la signorina veniva notata lungo la strada con atteggiamenti provocatori e indossando abiti succinti, nel tentativo di adescare automobilisti in transito; la stessa veniva nuovamente notata, in un successivo controllo, nel tentativo di adescare un cliente.
Impugnato il provvedimento, Tar Campania, Salerno, sez. II, 17/01/2018, n. 82 ne ha dichiarato legittimità ricordando che se è vero che la prostituzione non costituisce, di per sé, un reato nel nostro ordinamento, è parimenti evidente che le modalità contestate nel caso specifico, evincibili anche dal provvedimento impugnato, sono suscettibili di integrare un comportamento astrattamente pericoloso e atto a mettere in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica di tutti coloro che si trovassero a transitare lungo la pubblica strada (in questo senso, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17-04-2012, n. 312), in specie, come segnalato dall’Amministrazione, particolarmente trafficata nel corso del periodo estivo perché via d’accesso alle spiagge.
Conclude, il Collegio, che il provvedimento appare altresì legittimo, considerato come la ricorrente non abbia, dal canto suo, indicato alcuno specifico pregiudizio che derivi dal non poter far ritorno nel (solo) comune nel cui territorio, fino a prova contraria, non ha alcun legame, sia esso di natura lavorativa che di parentela; il che eliderebbe anche la ritenuta sproporzione tra il contenuto dispositivo dell’atto impugnato e i suoi presupposti.