Obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente: Cassazione 2016.

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L’antica storia dell’obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente incontra anche la nuova certificazione della Corte di cassazione (Cassazione civile, sez. II, sentenza 29 novembre 2016, n. 24233) che stabilisce: “come affermato da questa Corte (Cass. n. 13488 del 23/06/2005) che si condivide e si conferma, in tema di violazioni al codice della strada, con l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dall’articolo 180, comma 8, del d.Ig. 30 aprile 1992 n. 285 non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicché l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l’ulteriore precisazione che essendo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta.

Fin qua nulla di nuovo o disconvolgente, tuttavia è simpatico il modo in cui il trasgressore era pervenuto ad una soluzione favorevole della sua vertenza.

Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Civita Castellana, un tizio proponeva opposizione al verbale di accertamento emesso dalla polizia Municipale di Viterbo per violazione degli artt. 126 bis e 180/8 CdS, deducendo l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata a suo carico. Si costituiva il Comune di Viterbo, eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Viterbo. Il Comune deduceva, altresì, la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente aveva totalmente omesso la dichiarazione dei dati prescritti dalla legge. Il Giudice di Pace di Civita Castellana con sentenza n. 1898 del 2009 accoglieva il ricorso. Il Tribunale di Viterbo, pronunciandosi su appello proposto dal Comune di Viterbo con contraddittorio integro, con sentenza n. 191 del 2012 confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio. Secondo il Tribunale, correttamente il giudizio di primo grado era stato incardinato davanti al Giudice di Pace di Civita Castellana, dato che non essendo stata effettuata specifica ed immediata contestazione dell’infrazione a carico del proprietario, nel luogo di accertamento della violazione principale, l’omessa segnalazione era in astratto imputabile al proprietario nel luogo in cui lo stesso risiedeva. Se già era fonte di perplessità la conferma della competenza del giudice di pace, a dir poco comica appariva la motivazione nel merito: “Il tempestivo pagamento della sanzione a cura del proprietario destinatario della contestazione lasciava desumere che fosse lo stesso proprietario alla guida del veicolo senza che all’esito potesse essere erogata ulteriore sanzione per l’omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo. In questo caso, secondo il Tribunale pretendere tale ulteriore adempimento sarebbe stato un’inutile ed ingiusta superfetazione”.

Meno male che il Comune di Viterbo si è indignato decidendo di andare fino in Cassazione.

Oltre ad ottenere la conferma di diritto, massimata in apertura di questo breve scritto, la S.C. riposiziona, nel corretto alveo, anche la questione della competenza territoriale, sancendo che: “l’art. 126-bis C.d.S. sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicché l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente”.

Insomma, Nulla di nuovo sotto al sole, a condizione che non ci si arrenda al primo o secondo grado di giudizio.

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