Obbligazione solidale e responsabilità del trasgressore.
Nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dall’art. 6 dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso, per aver agito, od omesso di agire, nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente (Cass. civ. Sez. II Ord., 20/06/2022, n. 19751).