Nuove regole tecniche e parametri numerici per gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 7 TULPS

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LA DIREZIONE GENERALE  dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha pubblicato le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110 comma 7 del T.U.L.P.S., il decreto direttoriale del 1° giugno 2021,  tra l altro contiene i  parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

 Ai sensi dell’articolo 7 ’installazione degli apparecchi è consentita in:

  • a) bar ed esercizi assimilabili;
  • b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
  • c) alberghi ed esercizi assimilabili;
  • d) stabilimenti balneari;
  • e) edicole;
  • f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S.;
  • g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
  • h)circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S.;
  • i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
  • j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
  • k)agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
  • l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • m) sale bingo;
  • n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
  • o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art.69 T.U.L.P.S.

Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m) e n)   possono essere installate, esclusivamente, le tipologie di apparecchi di seguito elencate:
a) apparecchi comma 7a);
b) apparecchi comma 7c) che non sono attivabili a gettoni o con l’utilizzo di
strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non
riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
c) apparecchi comma 7c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni
di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni
di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a
distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse;
d) apparecchi comma 7c-bis) che non sono attivabili a gettoni o con l’utilizzo di
strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non
riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
e) apparecchi comma 7c-bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente,
durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
f) apparecchi comma 7c-ter).

Gli apparecchi di cui all’articolo 4 e all’articolo 5 de decreto direttoriale , purchè
muniti dei nuovi titoli autorizzativi per la messa in esercizio rilasciati a seguito di
autocertificazione possono essere installati esclusivamente nei punti di offerta di cui alle
lettere i), j) e o) del comma 1 dell’articolo 7.
Nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell’articolo 7 sono installabili tutte le tipologie di apparecchi.

parametri numerici

  • Nei bar ed esercizi assimilabili; ristoranti ed esercizi assimilabili; alberghi ed esercizi assimilabili; stabilimenti balneari; edicole; ogni esercizio in possesso di licenza art. 86 TULPS aree aperte al pubbliche con licenza art. 86 tulps, circoli privati con licenza art. 86 TULPS è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di dieci apparecchi.
  • nelle aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del TULPS.,sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito; è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati.
    5. Nei punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;  è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi.
  • Nelle agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche
    ippici, e su eventi non sportivi; sale bingo  è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi.
  • Negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro; attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..  è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 2 metri quadrati.

Non è consentita l’installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.

Il decreto direttoriale al capo  2 prevede l’iter  per la distribuzione e l’installazione degli apparecchi in vigore dal 1 giugno 2021, che prevede la conferma del nulla osta di distribuzione  previsto dall’articolo 38 comma 4 legge 388/2000 che viene rilasciato  dopo le opportune verifiche di conformità alle regole tecniche del prototipo presentato (art. 3)  nonche il rilascio del nulla osta di messa in esercizio  previsto dal comma 5 dell articolo 38 della citata legge previa indicazione indicazione dell’ubicazione dell’apparecchio a cura del gestore

determinazione direttoriale REGOLE AMMINISTRATIVE AMUSEMENT 1.6.2021

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