Nozione di strada “privata” ad uso pubblico. Elementi costitutivi.

1
6644

La cd. servitù pubblica di passaggio su una strada realizzata in area privata è circostanza spesso controversa tra chi (Organo accertatore) ravvisi un uso pubblico di aree private, sì da farla sottostare a tutte le norme applicabili alle strade in genere e chi (privato) rivendichi un uso, comunque, privato e, conseguentemente, esente dall’applicazione delle richiamate norme.

La questione è stata sovente scritunata dalla giurisprudenza che ha enucleato tutta una serie di elementi fondanti il diritto dell’uno in danno dell’altro.

Oggi, Cons. di Stato, sez. V, 08/01/2021, n. 311, pone un ulteriore tassello per comprendere megli la questione.

Preliminarmente osserva che la servitù di uso pubblico è ravvisabile ogni qualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”“e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato” (Consiglio di Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 728) – “indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto” (in termini, Cassazione Civile, II, 13 febbraio 2006, n. 3075).

Conseguentemente, la costituzione di una servitù di uso pubblico, si perfeziona, quindi, già con l’inizio dell’uso pubblico quando sia verificato il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l’area di proprietà privata a disposizione della collettività indifferenziata, e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività,  consistendo, appunto, nella “destinazione volontaria, definitiva e gratuita, della proprietà immobiliare al servizio della collettività, in assenza di riserve o reazioni” dei proprietari.

Dunque, secondo la giurisprudenza, affinché un’area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessaria, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.

Non vi è, invece, uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione, oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. di Stato, Sez., V, 14 febbraio 2012, n. 728).

In sintesi, dunque, affinché una strada privata possa essere assoggettata ad uso pubblico essa deve essere idonea a soddisfare esigenze di interesse generale.

Pertanto, l’assoggettamento di una via privata alla pubblica utilità richiede un’adeguata motivazione in ordine alla concreta idoneità della strada a soddisfare dette esigenze collettive nonché un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico come, ad esempio, la protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile.

In conclusione, la prova della servitù di uso pubblico di una strada richiede, quindi, oltre all’uso pubblico, un atto pubblico o privato ovvero l’intervenuta usucapione ventennale, fermo restando l’accertamento dell’idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico.

Non basta, quindi, che vi siano le caratteristiche dell’uso pubblico, deve esserci la prova che l’area sia soggetta a servitù pubblica di passaggio costituita nei modi e termini di legge, intendendosi per tali anche la dicatio ad patriam, per la quale è necessario, un comportamento del proprietario (non desumibile da atti di mera tolleranza) che sia univocamente rivolto a mettere il bene a disposizione della comunità e l’uso del bene stesso da parte della collettività indifferenziata, protratta da tempo immemorabile, di guisa che il bene in oggetto venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale.

In conlusione, perchè possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su di una strada realizzata in area privata, è necessario che essa:

a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone, e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato;

b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale;

c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica amministrazione (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544).

Pubblicità

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui