Costituisce principio oramai assodato che la notificazione di un atto giudiziario è scisso in due distinti momenti: quello del notificante (che si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario) e quello del notificato (che si perfeziona con la ricezione dell’atto).
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 11/02/2015 n. 725, chiarisce ancor di più la la portata degli oneri a carico del notificante.
Più precisamente, l’indicazione del domicilio effettivo del notificando attiene al momento perfezionativo del procedimento per il notificante.
Il caso affrontato dal Consiglio di Stato è riferito alla notifica di un atto d’appello avverso sentenza Tar che deve effettuarsi presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Con riferimento a quest’ultimo, però, l’indicazione del luogo di consegna dell’atto costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa e che tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del domicilio professionale del procuratore, da parte del soggetto che richiede la notifica.
Tale ricerca, siccome essenziale per la validità della notifica, resta a carico del notificante e deve essere soddisfatto tanto con il riscontro dagli atti del giudizio, quanto presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.
Non può sottacersi, pertanto, che il principio in esame potrà essere applicato anche alle notificazioni degli atti giudiziari in genere, richiedendosi la rigorosa verifica dell’effettivo domicilio del notificato.
Michele Orlando
P.A.sSIAMO