Notificazione degli atti ad opera delle poste private.

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La notificazione degli atti giudiziari a mezzo servizio postale prevede che tutte le operazioni necessarie debbano essere curate dal fornitore del servizio universale.

Cosa accade se una delle fasi della notificazione, nella specie quella della materiale consegna, sono affidate ad una società terza e, pertanto, non le Poste Italiane ?

In altri termini se è legittima la facoltà di affidare la consegna materiale  al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale.

Se, ancora, sia legittimo addirittura la procedura ex art. 140 c.p.c., in caso di assenza del destinatario.

La Cass., sez. 6 -2, 23/06/2016, n. 13073, risponde positivamente a questi ed altri quesiti affermando che le notificazioni sono validamente eseguite nei seguenti casi:

anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio;

quando le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale sono affidate a soggetti terzi, anche privati;

allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione delk procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa.

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