Codice della strada ed induzione indebita alla corruzione.

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Pare che un carabiniere si fosse fatto consegnare delle somme di danaro da una persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l’opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona. Pare che lo stesso militare, in una diversa circostanza , da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, si fosse fatto consegnare altro denaro, al fine di non dare impulso all’attivazione della procedura di espulsione. In relazione a tali avvenimenti, la Suprema Corte – annullando in parte senza rinvio, la pronuncia della corte di Appello di Bologna- (Cass. pen. Sez. VI, 14/05/2015, n. 32594) ha stabilito il principio secondo cui “nel delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante – rispetto all’abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta l. n. 190 – della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico”.

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