Notificazione al portiere e mancata compilazione della “relata”.

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Notificazione al portiere e mancata compilazione della “relata”.

Un Tizio propose opposizione avverso alcuni verbali di contestazione elevati negli anni 2011 e 2012 dalla polizia locale di Milano per violazioni al codice della strada; il giudice di Pace di Milano nel contraddittorio del Comune annullava un verbale, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta verso tre verbali e confermava il quinto verbale impugnato con previsione del pagamento della sanzione amministrativa nel minimo edittale e compensava le spese di lite; il ricorrente proponeva gravame contestando la violazione delle norme sulle notifiche per avere il messo consegnato gli atti in portineria senza procedere alla ricerca del destinatario.

La faccenda finisce in Cassazione (Cass. civ. Sez. II, Ord., 18-04-2019, n. 10841) ove si conferma che in tema di sanzioni amministrative qualora la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell’amministrazione, l’omessa stesura, sull’originale e sulla copia dell’atto, della relazione di notifica integra mera irregolarità ed è priva di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 14005/2002).

 

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