Sembra un paradosso, ma in realtà la questione decisa da Cons. Stato, sez. V, 11/12/2015, n. 5662 ha fatto luce su un episodio di circa 35 anni fa. L’episodio, che cagionò la morte di diverse persone sui cieli della Sardegna, è diventato, poi, un tipico caso disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006.
Infatti, i rottami sparsi su una vasta area dopo le operazioni di soccorso sono rimasti sul posto e non più rimossi. O meglio, nessuno si è poi preoccupato del problema ambientale derivante dai citati pezzi di fusoliera.
Più precisamente, l’Ordinanza di rimozione dei rifiuti deve essere emessa a carico del responsabile e del proprietario del fondo?
Normalmente dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che dovere di diligenza incombente sul titolare di un fondo “non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, di abbandonarvi i rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe, oltremodo, gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia), che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni
Ora, nel caso si specie non può che convenirsi con tale teoria. Come può il proprietario di un fondo impedire che rottami di ferro e residui di un aereo possano invadere il terreno, precipitando dall’alto?
Quali cautele dovrà mai mettere per impedirne l’evento?
Quello che più lascia perplessi è che l’Ordinanza sia stata emessa solo nel 2013, a distanza di circa 30 anni dall’evento. Ma tant’è. Meglio tardi che mai.
In ultimo, oltre ad aver affermato la chiara responsabilità a carico della compagnia aeree, il Consiglio di Stato ha anche enucleato un altro importante principio di diritto. Non occorre alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 214/90, quando appare incontrovertibile la responsabilità del soggetto che ha depositato i rifiuti e, pertanto, alcun contraddittorio dovrà essere instaurato con il proprietario del fondo, essendo questi completatamene estraneo alla questione.
In disparte tutte le residue discussioni in termini di causalità omissiva. Ma questa è un’altra storia.