La Corte di Cassazione interviene per dettare un importante principio in materia di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale (con particolare riguardo, tra l’altro, anche, ai verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada).
Il caso trattato con la sentenza n. 19730, del 3 ottobre 2016, riguarda la notifica di un atto giudiziario nei confronti di Tizio, consegnata, nel luogo di domicilio dell’interessato, nelle mani di persona diversa: quando si perfeziona la notifica?
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, “l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito”; ma “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”; in mancanza delle persone suindicate, poi, “il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero apersona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario”.
L’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, “l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Quindi, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, indicato sulla busta che contiene l’atto, può considerarsi perfezionata, dopo della legge n. 31 del 2008, con la spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo.
In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a curadell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.
Siffatta interpretazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti consolidati della Corte di Cassazione: per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo; per l’altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Ne deriva che, ove oggetto dellanotificazione a mezzo del servizio postale sia una un verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine per l’impugnazione, di 30 giorni o 60 giorni (a seconda che il ricorso sia presentato al giudice di pace o al prefetto), cosi come il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta (e conseguentemente il termine di 5 giorni per il pagamento “con lo sconto del 30%), decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale.