Notifica all’estero a mezzo posta delle sanzioni amministrative. Caso della Germania

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L’art. 142, comma 2, c.p.c. regola il caso di notifica a persona priva di residenza, dimora o domicilio in Italia, e ne consente la notificazione a mezzo posta soltanto nei casi di impossibilità di eseguire la notifica in uno dei modi previsti dalle convenzioni internazionali.

La Convenzione di Strasburgo, come integrata dalla legge di ratifica della Germania, prevede come unica possibilità quella di trasmettere l’atto tramite l’Autorità Centrale del Land di residenza del destinatario. Ne discenderebbe che, in ragione della stessa disposizione codicistica citata e del principio di prevalenza delle norme sovranazionali
stabilito dall’art. 10 Cost., la possibilità di effettuare la notifica a mezzo del servizio postale possa essere (nel caso della Germania) esclusa dalla legge.

Cass. civ., sez. II, 03/12/2021, n. 38347, richiamando la precedente Cass. civ., SS.UU., n. 2866/2021, ha ribadito che, viceversa, la notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa notificato a mezzo posta a persona dimorante in Germania deve essere affrontata e risolta sulla base delle disposizioni e dei principi del diritto italiano e che, per l’effetto, tale notifica è nulla, per la violazione della Convenzione di Strasburgo del 1977, ma non inesistente, con l’effetto che essa è suscettibile di essere sanata in base al criterio del raggiungimento dello scopo ( artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c.).

Conclude, infine, che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, rappresentati da:

a) dall’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato

b) dalla fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

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