Non vanno detratte le spese di accertamento dalla quota spettante all’ente proprietario dei proventi sanzionatori stradali.

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Ormai sono diverse e numerose le questioni che vengono sollevate e rivolte alle Corti dei Conti regionali, come richiesta di parere, da parte delle amministrazioni locali, in materia di corretta gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali.

Questa volta il comune interessante la sezione regionale della Corte dei Conti, in sede consultiva, chiede un parere sulla possibilità di contabilizzare – ai fini della rendicontazione obbligatoria entro il 31 maggio – i proventi delle sanzioni stradali derivanti degli accertamenti per eccessi di velocità  e di contabilizzarli al netto delle spese di accertamento e di notificazione, per la quota di spettanza all’ente proprietario della strada.

Sulla questione era già  intervenuta in sede nomofilattica la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG, derimendo le diverse interpretazioni territoriali.

Sulla questione, infatti, già si sono espresse – anche se su pareti non proprio identici – altre sezioni regionali del giudice di controllo contabile.

Sulla base delle istruzioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’Interno e per quanto di interesse in questa sede, il D.M. sulla rendicontazione prevede che “La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”.

Già la Sezione Veneto n. 323/2018/QMIG, aveva enunciato il principio di diritto secondo  cui “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione” .
Questo il ragionamento. Per quanto riguarda l’organo accertatore la sanzione si va ad incasellare nelle entrate e già le spese per il personale impiegato e per le altre attività di procedimento sono incasellate nelle uscite del comune.
Una possibilità di detrazione dai proventi incassati delle spese indicate, comporterebbe una doppia previsione di queste ultime.

La Corte dei Conti sezione Lombardia risolve il quesito sottopostogli, interpretando la norma secondo il principio della potestà il diritto dominicale.
Secondo la Corte l’attribuzione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali per eccesso di velocità e destinati per attribuzione in competenza all’ente proprietario della strada, trae origine dalla rapporto dominicale che lega indissolubilmente l’ente proprietario medesimo al suo bene ed ai “frutti derivanti”.
Il diritto domenicale dell’ente proprietario della strada attribuisce al medesimo la spettanza dei proventi delle sanzioni stradali da eccesso di velocità senza la decurtazione delle spese di accertamento.

Quanto alla diversità  tra la lettera contenuta nel DM sulla rendicontazione e la legge, la Corte  dei Conti, risolve la questione rifacendosi ai principi dell’interpretazione del diritto, per cui la fonte normativa superiore prevale su quella inferiore o derivata.

Alla luce del paradigma disegnato dalle interpretazioni provenienti dalle Corti dei Conti regionali e della sezione nazionale autonomia locali, appare di tutto evidenza che in termini di contabilità, dalla risorsa extra tributaria ( la sanzione amministrativa pecuniaria stradale ) vadano tenute separate:
– le somme necessarie per l’accertamento ed imputate carico degli interessati per il diritto di ripetizione
– le ulteriori somme anticipate dalle dagli organi accertatori per la spesa di notificazione dei verbali.

CC Lombardia 112-2023-PAR

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