Interessante sentenza in materia Tributaria che ha stabilito che è nullo il documento sottoscritto con firma digitale e poi stampato ed inviato a mezzo Posta. La commissione Tributaria della Regione Campania con sentenza n. 3848 del 07/05/2019 ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento firmato digitalmente e poi stampato e inviato a mezzo posta senza l’apposizione della firma autografa. A parere della commissione l’atto è privo della sottoscrizione. Il ricorso proposto era stato accolto dalla commisione provinciale tributaria che aveva ritenuto ” che se è vero che la sottoscrizione con firma digitale si correla alla notificazione dell’atto via PEC”, pur rilevando in via sostanzialistica che “nel caso in esame la circostanza che l’accertamento sia stato notificato a mezzo di un messo non compromette la sua validità, in quanto la annotazione della firma digitale non determina dubbi o incertezze sulla sua regolare, emanazione e sulla sua provenienza”. Non è stato dello stesso avviso la CTR Campania che pronunciandosi sull’appello proposto ha ritenuto che in presenza di una sottoscrizione digitale (e soltanto l’indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio/funzionario delegato) e non la firma autografa ed essendo stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria (in data anteriore al 2018, come nel caso di specie), l’atto impugnato è da ritenersi privo di sottoscrizione e, dunque, nullo, atteso il chiaro tenore della norma di cui all’articolo 42, comma 3 del Dpr 600/73 secondo cui l’accertamento è nullo qualora l’avviso sia privo di firma, posto che il Cad non si applica all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (art. 2, comma 6, D. Lgs. n. 82/2005) e l’avviso di accertamento se firmato digitalmente deve essere inviato, secondo quanto previsto dal Cad, tramite pec in un formato specifico. Dunque, l’appello va accolto e per l’effetto il ricorso introduttivo va accolto, con declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione.
CTR Campania con sentenza n_3848 del 07_05_2019