Poco condivisibile, ma pur doverosamente rassegnata, la pronuncia del TAR Campania (Napoli Sez. V, Sent.) del 03-05-2019, n. 2364, aggiunge un principio al tema della inoppugnabilità del verbale di sequestro amministrativo, ricordando che la pregressa giurisprudenza ha condivisibilmente rilevato che “…non è ammissibile l’impugnazione autonoma del verbale di sequestro e dell’atto di convalida del medesimo in quanto trattasi di “atti che ineriscono ad un procedimento diretto alla irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 689 del 1981, con riferimento ai quali, ex art. 22 della citata L. n. 689 del 1981, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Nella suddetta materia, infatti, la giurisprudenza amministrativa, esprimendo un orientamento condivisibile e con riferimento al quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi, ha avuto modo di chiarire che la giurisdizione sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo spetta al giudice ordinario, inerendo ad un procedimento volto all’irrogazione di sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo TAR Basilicata, 5 settembre 2011, n. 459; TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 agosto 2010, n. 17205; TAR Veneto, Sez. I, 13 giugno 2014, n. 834; T.A.R. Parma, sez. I, 29 febbraio 2016, n. 65; sul punto anche questo T.A.R. Napoli, sez. V, 26 febbraio 2013, n. 1129; da ultimo T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 28/11/2018, n. 1289)”.
Sebbene si condivida che, in materia regolata dalla L. 689/1981, non si possa impugnare il verbale di sequestro innanzi al Giudice, dovendosi, al più impugnare il provvedimento con il quale viene rigettato il ricorso e, per l’effetto, implicitamente convalidato il sequestro, aprendosi così la strada verso la confisca, sorprende la superficialità con cui i giudici assimilano la convalida (doverosa ed espressamente prevista dalla legislazione sanitaria e veterinaria) del sequestro cautelare di animali o prodotti destinati all’alimentazione con il sistema giuridico della L. 689/1981; assimilazione dovuta più a trascinamento indotto dalla modulistica usata dagli operatori (che si sono richiamati impropriamente all’art. 13 della L. 689/1981) che non da una seria presa di conoscenza del sistema giuridico di riferimento.
Tra i tanti e diversi sequestri amministrativi, certo quello della 689/1981 è dotato di maggiore spessore e frequenza di utilizzo; tuttavia esso non conchiude in sé l’intero genere “sequestri amministrativi” esistendone ben altre tipologie. Ora, se è vero quel che sostengono i giudici napoletani con riguardo al sequestro della L. 689/1981 (al netto dell’improprietà terminologica usata con il richiamo alla locuzione “convalida”) è altrettanto vero che ciò non sia vero con riguardo ai sequestri “cautelari puri”, che sono posti in essere per mera precauzione e che sono sganciati dalla confisca, non conseguendo direttamente a sanzioni amministrative. Questi ultimi tipi di sequestro, proprio perché vivono della funzione di amministrazione attiva, devono essere impugnabili innanzi ai giudici amministrativi e non innanzi al giudice ordinario che resta il Giudice delle sanzioni.