La Cassazione Penale consolida all’orientamento interpretativo secondo cui è onere costante del conducente del veicolo di assicurarsi che i passeggeri facciano uso della cintura di sicurezza.
Preliminarmente vi è da considerare che la vicenda attiene ad un’epoca precedente alla riforma del codice penale che nel 2016 introduceva lo specifico reato di omicidio stradale colposo introducendo l’articolo 589 bis
All’epoca dei fatti la norma applicata prevedeva il combinato disposto dell’articolo 589 quale omicidio colposo aggravato dal fatto che lo stesso fosse commesso con violazione delle norme sul diritto della circolazione stradale
Fatta questa premessa è però importante entrare nel merito della valutazione del giudice circa la responsabilità del conducente del veicolo in merito all’obbligo, ed alla verifica dello stesso, riguardante i passeggeri trasportati che facessero uso dei sistemi di ritenuta.
Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata il 18 dicembre 2024 si riassume il seguente fatto
Il soggetto imputato era chiamato a rispondere innanzi al Tribunale Penale del capo di imputazione del reato di cui all’articolo 589 del Codice Penale per aver cagionato la morte di un passeggero che trasportava nel sedile posteriore dell’auto condotta dal medesimo a seguito della perdita del controllo del veicolo.
A fronte della comparsa improvvisa di un cane e con la conseguente fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e collisione del dello stesso contro la recinzione di un centro Contro la recinzione privata, il veicolo si cappovolgiva e il trasportato decedeva nell’evento.
Nella medesima descrizione del fatto si imputava al conducente responsabile la condotta colposa per negligenza imprudenza imperizia e violazione delle norme del Codice della Strada, ed in particolare:
– degli articoli 140 e 141 (relativo al principio informatore della prudenza e della sicurezza stradale)
– dell’articolo 142 ( per violazione delle norme sulla rispetto del limite di velocità dell’articolo)
– dell’articolo 146 (violazione delle norme sul rispetto della segnaletica stradale)
– e dell’articolo 172 comma 1 e comma 2 con riferimento all’omesso uso dei sistemi di tenuta cosiddetto cinture di sicurezza
Il tribunale adito concludeva con l’assoluzione dal reato, con la formula “che il fatto non costituisce reato” valutando la non coincideva con la fattispecie imputata.
In particolare il giudice delle prime cure riteneva non ascrivibile all’imputato alcuna violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale soprattutto per quanto riguarda il limite di velocità e la condotta dinamica del veicolo
Il tribunale prendeva atto anche che il passeggero poi deceduto e seduto nel sedile posteriore del veicolo non indossava comunque la cintura di sicurezza. Ma riteneva ancora il giudice, che non poteva essere mosso abdebito di responsabilità all’imputato, in quanto il veicolo condotto dallo stesso non era dotato dei sistemi acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture da parte del passeggero.
Per la condizione di cui sopra non si riteneva esigibile nei confronti del conducente l’obbligo di verificare costantemente durante la marcia, che il passeggero facesse uso della cintura di sicurezza
La sentenza assolutoria era stata appellata ed il giudice di seconda lettura interpretava il combinato disposto dell’allora articolo 589 comma secondo del codice penale e dell’articolo 172 del Codice della Strada.
Anche il giudice d’Appello, pur non mettendo in dubbio che il passeggero deceduto non indossasse la cintura di sicurezza, fornisce un’interpretazione difforme da quella sostenuta dal Procuratore dalla pubblica accusa; ovvero che il conducente non fosse venuto ad esigere che il passeggero indossi il dispositivo di trattenuta in sicurezza.
Cosa dice la Cassazione in merito.
Permette il giudice di legittimità che dalla risultanze processuali risulta comunque accertata la violazione dell’articolo 172 codice della strada.
Tale accertamento è relativo al fatto che il passeggero sarebbe stato trovato a seguito dell’evento sinistroso, con metà del busto fuori dall’abitacolo e per questo schiacciato in maniera letale dall’autovettura.
La Cassazione interpreta l’articolo 172 come un onere a carico del conducente del veicolo, tenuto ad esigere che il passeggero durante la marcia indossi la cintura di sicurezza e che in caso di sua reticenza possa rifiutarsidi proseguire la marcia.
Nessuna rilevanza per il giudice di legittimità ha il fatto che a bordo dell’autovettura condotta non vi siano segnali acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri posizionati nel sedile posteriore
La corretta applicazione della norma in termini di legittimità non può non passare attraverso il fatto che la stessa è posta presidio del rischio di verificazione di eventi sinistrosi. Per cui, l’omissione del trasportato di indossare la cintura di sicurezza configura questa condotta colposa.
È inoltre evidente che la condotta colposa santifica il nesso di causalità esistente la stessa e l’evento.
Ora in conclusione il sunto della vicenda non è tanto riferibile all’applicazione della nuova ipotesi di reato contemplata dall’articolo 589-bis del Codice Penale in termini di omicidio stradale colposo, ma ad un’altra considerazione ermeneutica
Il conducente di un veicolo durante la marcia è onerato di garantire la sicurezza anche dei trasportati ed è a suo carico l’onere di monitorare costantemente il comportamento degli stessi. Nella fattispecie – pur potendo rimanere esentato dalle responsabilità amministrative per il mancato uso della cintura di sicurezza da parte di un trasportato maggiorenne – resta comunque onerato di assicurarsi dell’efficienza dei sistemi di ritenuta oltre a controllare che gli occupanti del veicolo facciano uso dei medesimi.



