di dimostrare la non corretta apposizione della cartellonistica informativa grava sull’autorità che utilizza l’autovelox
IL CASO
Un automobilista, sanzionato per violazione dei limiti di velocità, propone ricorso davanti al Giudice di pace per ottenere declaratoria di nullità dell’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura-Ufficio territoriale dell’Aquila lamentando sia la mancanza della contestazione immediata della violazione al codice della strada sia la mancanza della segnaletica di preavviso nonché l’omessa segnalazione del dispositivo di controllo.
LA DECISIONE
Il Giudice adito dichiara il verbale nullo in quanto l’Autorità che utilizza un sistema di controllo elettronico della velocità ha l’obbligo, ex art. 4 della legge 168/2002, di informare gli automobilisti, con apposita cartellonistica apposta a distanza congrua rispetto al punto ove è posizionato l’apparecchio, della circostanza che su una data autostrada o strada extraurbana principale sono utilizzati dispositivi o mezzi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento. La mancata informazione, pertanto, determina “una deficienza del verbale” con il quale l’automobilista sia stato eventualmente sanzionato, che, di conseguenza, non può che essere dichiarato nullo. Il Giudice di Pace di Avezzano ha inoltre ribadito che nei giudizi di opposizione all’ordinanza ingiunzione di irrogazione di una sanzione amministrativa, come quello de quo, vanno applicate le regole civilistiche che regolano l’onere della prova. Tanto premesso è obbligo dell’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’automobilista. Nel caso in esame, tale onere non era stato assolto e l’amministrazione convenuta non aveva provato in alcun modo il perché non aveva provveduto a sistemare adeguatamente e secondo legge la cartellonistica informativa. In giudizio non era neanche stata data la prova, anche questa gravante sulla parte resistente ex art. 2697 codice civile della sussistenza di circostanze diverse e opposte rispetto a quelle rilevate dall’automobilista.
Giudice di Pace di Avezzano, sentenza n. 408 del 16 novembre 2018
Motivi della decisione
Osservato che il novellato art. 132 Cpc esonera oramai dall’esposizione del tradizionale “svolgimento del processo” essendo sufficiente, ai fini dell’apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem (cfr. Cassaz. n. 3636/07) la cui ammissibilità così come quella delle forme di motivazione cd. Indiretta, risulta oramai definitivamente codificata dall’art. 16 D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza della S.C. il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell’art. 118 Dispos. Att. C.p.c. non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole, di fatto e di diritto, “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottate ;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo) ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto del ricorso introduttivo volto, in via preliminare e nel merito, ad ottenere declaratoria di nullità e/o illegittimità dell’ordinanza ingiunzione ed in via subordinata la condanna al pagamento della sanzione minima edittale ;
richiamato il contenuto degli atti confutativi, con cui l’Amministrazione resistente chiede il rigetto delle istanze avverse, si osserva quanto segue:
il ricorso è fondato, e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di nullità dell’atto impugnato, per omessa contestazione immediata della violazione, ai sensi dell’art. 200 c.d.s. All’uopo si osserva che l’art. 200 del D. Lgs. 285/92, come regola generale, fissa il principio che la contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona, la quale, in solido, sia obbligata al pagamento della somma dovuta.
Tale onere, però, trova una deroga, ove non sia possibile effettuare la contestazione immediata della violazione.
L’art. 384 del regolamento di esecuzione al c.d.s., sia pure a titolo soltanto esemplificativo e senza carattere di esaustività, elenca alcuni casi per i quali possa giustificarsi la mancata contestazione immediata della violazione al trasgressore. Trattasi, certamente, di casi di obiettiva impossibilità, che non possono essere conseguenza dell’inerzia o del disservizio dell’organo accertatore.
Il legislatore ha dunque fissato l’obbligo di cui all’art. 200 del c.d.s. della contestazione immediata della violazione, prevedendo, in alternativa, la possibilità di notificare il verbale in un momento successivo, solo nel caso in cui obiettive difficoltà, certamente non dipendenti dall’inerzia, dal disservizio o dalla volontà dell’accertatore, non abbiano reso possibile la contestazione immediata ed ove, comunque, il tratto di strada in questione è compreso tra quelli indicati nell’ordinanza del Prefetto dell’Aquila che individua la strada sulle quali non è richiesta la contestazione immediata.
Alla luce di tali considerazioni, è compito del Giudice adito accertare, in concreto, se i motivi indicati dall’organo accertatore nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, a giustificazione della mancata contestazione immediata, siano validamente accettabili o meno.
Nella fattispecie oggetto d’esame, come risulta dl verbale notificato al ricorrente, l’omessa contestazione immediata trova conforto nella circostanza che su quel tratto di strada non è richiesta la contestazione immediata come indicato in sede di verbale.
Si tratta, in conformità di quanto previsto dalla Suprema Corte in caso analogo, di giustificazione assolutamente legittima non attribuibile all’inerzia o al disservizio dell’organo accertatore (Cass. Civile Sezione I, 22 marzo 2001 n. 4095)
Al contrario, deve essere accolta quella relativa alla mancata segnaletica di preavviso ed all’omessa segnalazione del dispositivo di controllo.
La mancata ed inidonea informazione della presenza del sistema elettronico di controllo della velocità sul tratto di strada interessato e che poi ha dato luogo alla contestazione oggi impugnata, costituisce motivo rilevante per l’accoglimento del ricorso né sono state fornite giustificazioni e/o ragioni di detta mancanza da parte dell’Amministrazione.
L’art. 4 L. 1.8.02 n. 168 dispone testualmente: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento…”
Ditalchè, è obbligo specifico dell’Autorità, che predispone un sistema di controllo elettronico della velocità, informare con apposita cartellonistica ed a distanza congrua rispetto al punto ove è posizionato l’apparecchio della sua presenza. La mancata informazione determina, di conseguenza, una deficienza del verbale e va ad inficiare il verbale stesso rendendolo nullo. (Cas. 6.10.2006 n. 24526). Inoltre, la Suprema Corte è costante nel ritenere che “in tema di opposizione all’ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l’art. 23 L. n. 689/81, ….recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso l’ordinaza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato….” (Cass. Civ. Sez. III n. 3741 del 15.4,99).
Nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova del perché non sia provveduto a sistemare adeguatamente e secondo legge la cartellonistica per informare gli automobilisti della presenza dell’autovelox né tantomeno parte resistente ha dimostrato come era suo onere ex art. 2697 codice civile circostanze diverse ed opposte alle tesi di parte ricorrente. Nel campo dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative, è la pubblica amministrazione che deve fornire la prova e non il contrario per cui, nella fattispecie in esame, manca la prova certa che l’apparecchio utilizzato rispetti quelle minime certificazioni indicate per cui il ricorso anche su queste eccezioni è da accogliere. Le altre eccezioni sollevate sono assorbite e superate da quella sopra accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come d dispositivo
P.Q.M.
Il giudice di pace di Avezzano, avv. Alberto Paolini, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1407/17 RG
Accoglie
Il ricorso in opposizione proposto da omissis nella citta qualità ed annulla l’ordinnza ingiunzione prot.n. 444/20170030/CS del 25 luglio 2017.
Condanna l’UTG di L’Aquila al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre al contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CNA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.