32 dicembre

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Purtroppo ogni fine anno è consuetudine  nel nostro paese, in particolar modo nel sud Italia festeggiare l’arrivo del nuovo anno con lo sparo di fuochi d’artificio, nell’invitare tutti a festeggiare con un brindisi si riporta una breve disamina sulla normativa.

I fuochi d’artificio sono regolamentato dal D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di “Attuazione della direttiva 2013/29/UE  ” che definisce articolo pirotecnico “qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute”. Secondo la normativa, inoltre, è fuoco d’artificio “un articolo pirotecnico destinato a fini di svago”.

Il decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli  organismi di valutazione della conformità (art. 20 del decreto) confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità.

 Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie (Art. 3 comma 2 del decreto):

– categoria FI: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

– categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

– categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

– categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali“, e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Articoli pirotecnici teatrali

– categoria TI : articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

– categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

Altri articoli pirotecnici

– categoria PI: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto; fra essi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza;

– categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

 l’articolo 5 del D.lgs. stabilisce i limiti di età delle persone che possono avere la disponibilità dei fuochi d’artificio:

Di categoria FI a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

– di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

– di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;

 Gli artifici pirotecnici di libera vendita c.d. “ declassificati ” (ad es. petardi, stelle filanti, ecc.) sono ritenuti inoffensivi per la persona e, quindi, non assimilabili agli esplosivi. Per la loro detenzione e vendita non necessitano di alcuna autorizzazione di P.S. e, quindi, possono essere commercializzati, sia in sede fissa che su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni imposte dal d.lgs. n. 114/98. Gli artifici pirotecnici non di libera vendita, c.d. “ non declassificati ” (ad es. la bomba di Maradona), sono assimilati a tutti gli effetti alle armi (esplosivi) e possono essere commercializzati esclusivamente dalle attività (armerie) titolari della licenza prefettizia in caso contrario procedere d’ufficio per la violazione di cui all’art. 47 T.U.L.P.S. e 678 c.p. e sequestrare il corpo di reato ai sensi dell’art. 354 c.p.p. Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un’etichetta completa la stessa deve riportare: gli estremi ( Nr. protocollo e data ) del provvedimento del Ministero dell’Interno (per quelli non provvisti della marcatura CE) che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive ( tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso, che devono essere seguite attentamente dall’utilizzatore.

Mancando tali elementi i prodotti vanno considerati “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento. In tal caso procedere a: identificare il reo. Si procede d’ufficio, con annotazione ex art. 678 c.p. e 53 T.U.L.P.S. Sequestrare ex art. 354 c.p.p. i prodotti pirotecnici.

È ormai consuetudine, l’emanazione di ordinanze sindacali ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 267/2000 al fine di prevenire incidenti e attività moleste per la   salvaguardia della sicurezza urbana,  che vietino  lo sparo  in luoghi pubblici più affollati opportunamente individuati,  di qualsiasi tipo di fuoco d’artificio anche  se di libera vendita.fai click sulla foto per le sanzioni

Per una disamina completa si rimanda al sito della polizia di stato cliccando sul seguente link http://poliziadistato.it/articolo/644-Guide_fuochi_d_artificio_un_po_di_chiarezza

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