La Cassazione con sentenza del 23 maggio 2023, ha cassato una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva escluso la responsabilità dell’Ente Locale, sul risarcimento del danno causato da schiamazzi notturni della cosiddetta “MOVIDA”.
La Cassazione ritiene che spetta anche all’Ente Locale la tutela del diritto alla salute (garantito costituzionalmente), del diritto alla vita familiare e della proprietà, qualora siano lesi da immissioni intollerabili provenienti da un’area pubblica, nel caso di specie da una strada comunale. il ribaltamento della sentenza della corte d’appello per i principi sopra enunciati anche se ineccepibili in diritto, di fatto rimettono sempre la responsabilità all’Ente Locale, ultimo baluardo a tutela delle inciviltà e dei
Il Comune, quale proprietario del bene è tenuto a rispettare determinate norme tecniche e canoni di diligenza nella gestione dei propri beni, trovando applicazione l’articolo 844 c.c. anche nei confronti della P.A.
La Suprema Corte ha precisato che la Pubblica Amministrazione può essere ritenuta responsabile sia per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dai privati a causa delle immissioni nocive, sia per la condanna a prendere misure per ridurre le immissioni al di sotto del livello di tollerabilità.
I ricorrenti hanno argomentano, altresì, sul fatto che, comunque, sono individuabili “numerose norme… a tutela della quiete pubblica, con la previsione di specifici compiti a carico degli enti locali” (nel ricorso sono indicate le seguenti disposizioni: L. n. 447 del 1995, artt. 6 e 14 (legge quadro sull’inquinamento acustico); D.Lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sugli enti locali), artt. 50 e 54; art. 15 della legge della regione Lombardia n. 13 del 2001 (sulla vigilanza e controllo dei Comuni in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto dell’ARPA); artt. 36 e 38 del regolamento del Comune di (…), in materia di rispetto della quiete pubblica).
La Cassazione ha, quindi, riconosciuto la responsabilità del Comune di fronte alle richieste di risarcimento e inibitorie avanzate dai ricorrenti, in relazione ai danni causati dalle immissioni intollerabili provenienti dalla strada e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Brescia, per provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il ribaltamento della sentenza della Corte d’Appello per i principi sopra enunciati anche se ineccepibili in diritto, di fatto rimettono sempre la responsabilità all’Ente Locale, ultimo baluardo a tutela delle inciviltà e delle mancanze organizzative per la vigilanza sull’ordine e la sicurezza pubblica di competenza dello Stato. Mi viene da chiedere se il Sindaco, avrebbe attivato quel sistema di “Governance” previsto dal D.L. 14/2017, coinvolgendo lo Stato, la Regione e concordando mediante appositi patti, interventi per la risoluzione del problema, avrebbe ottenuto dei controlli in sinergia con le forze dell’Ordine attuando quando stabilito nelle linee guide del 26 luglio 2018, che ha individuato le direttrici d’azione con il concorso anche dello Stato, e in caso d’inadempienza anche degli altri Enti incuranti della gestione di “Governance” che è in capo al Prefetto, sarebbero stati condannati in solito per la mancata gestione delle criticità. la Cassazione avrebbe ragionato nello stesso modo ?… sicuramente si.
Cass. civ., sez. III, sent., 23 maggio 2023, n. 14209
Sarebbe altrettanto utile sapere se quel Comune o altri Comuni in casi simili abbiano mai adottato i provvedimenti di competenza (es art.10 tulps per i p.e.) su segnalazione delle forze dell’ordine statali o anche degli stessi vigili.