La Legge che cambia fin da subito una parte della disciplina del procedimento amministrativo.

0
4

La Legge 7 agosto 2015 n°124, esattamente a 25 anni di distanza dalla Legge 7 agosto 1990 n°241, cambia alcune regole disciplinanti il procedimento amministrativo. Le novità saranno in vigore dal prossimo 28 agosto, sebbene il vero cuore della Legge 124 è costituito dalla estesissima delega che il Parlamento ha consegnato al Governo per la riforma della P.A. Nell’attesa e nella speranza che l’Esecutivo faccia buon governo della delega, cominciamo a grattarci la testa con la parte della normativa già imminentemente di prossima vigenza.

Gli effetti concreti non sono di poco conto, sebbene l’entità della riforma appaia limitato.

Per ora ci limiteremo a proporre il testo (con a fronte quello in via di superamento) della novella, limitando questa vicenda al solo articolo 6 della Legge 124/2015.

Articolo 19 L.241/1990, commi 3 e 4

Testo previgente

Testo vigente modificato dalla L.124/2015

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo[1]

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza  dei requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell’attività e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere,  disponendo  la sospensione  dell’attività  intrapresa  e  prescrivendo  le   misure necessarie con la fissazione di un termine  non  inferiore  a  trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente[2].

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3,  primo   periodo,   ovvero   di   cui   al   comma   6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal  medesimo  comma  3  in  presenza   delle   condizioni   previste dall’articolo 21-nonies.

 
 
 

Articolo 21 L.241/1990, commi 1 e 2

Testo previgente

Testo vigente modificato dalla L.124/2015

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2. abrogato.

Articolo 21 quater L.241/1990, comma 2

Testo previgente

Testo vigente modificato dalla L.124/2015

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.

Articolo 21 nonies L.241/1990, commi 2 e 2 bis

Testo previgente

Testo vigente modificato dalla L.124/2015

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto  mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di  autorizzazione  o  di attribuzione  di  vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2 bis . non esistente.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla  base di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per  effetto di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione  anche  dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui  al  comma  1,  fatta salva l’applicazione delle sanzioni  penali  nonché delle  sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Pino Napolitano

 
P.A.sSiamo

[1] Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[2] Comma così modificato dall’art. 6, co. 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n 138, convertito con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall’art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

 

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui