Ci siamo ricascati!
Un nuovo utilizzo del potere di ordinanza sindacale per arginare fenomeni che non sono di gestione comunale e che sono regolate da istituti giuridici ordinari. Chi scrive lo sa che –nella maggior parte del casi- queste ordinanza sono adottate nella consapevolezza della loro illegittimità, per mere ragioni di esposizione politica dei sindaci, tuttavia non si può omettere di stigmatizzare come l’esercizio improprio del potere di ordinanza sia improduttivo, se non a tratti, addirittura, controproducente.
Ecco quindi, TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 4 luglio 2017 n. 370, incenerire un’ordinanza con cui il sindaco di Roccasecca dichiarava “l’inabitabilità per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza dell’immobile locato dalla ricorrente per esercitare l’attività di accoglienza di soggetti richiedenti protezione internazionale”.
Orbene, L’art. 11 del D.lgs n. 142 del 2015 dispone che “Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. (…) L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all’articolo 14”. Dalla lettura della norma sopra riportata si evince, quindi, che è riservata alla competenza del Ministero dell’Interno – Prefettura la individuazione delle strutture da adibire all’accoglienza degli immigrati irregolari e la valutazione in ordina alla idoneità delle stesse a soddisfare le esigenze indicate all’art. 10 comma 1 del D.lgs cit. (il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti), oltre che al possesso dei requisiti indicati nel bando di gara. “In tale contesto, quindi, si deve affermare che è illegittima, per incompetenza, l’ordinanza sindacale volta a incidere in materia di accoglienza agli immigrati irregolari, in quanto riservata alla esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture. Inoltre, nell’esercitare il potere attributo dall’art. 54 del Tuel il Sindaco quale ufficiale del Governo, è organo dello Stato e, come tale, è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con quelli emessi da quest’ultimo”.
Non c’è dubbio che il tema dell’accoglienza sia un tema rilevante e di spessore politico altissimo, tuttavia la politica non si fa attraverso le ordinanze. La popolazione residente di Roccasecca avrà potuto apprezzare come il suo sindaco si sia immolato per la causa, esponendosi con un proprio atto per difendere le ragioni della comunità locale. Il risultato è stato “condanna … alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali…, cpa e iva”.