Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’Allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella el campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all’organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze
CASSAZIONE PENALE sentenza n° 30135 del 15.06.2017
65_ CASS N 30135 del 15 06 17 Metodiche di danneggiamento e campionamento del refluo
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