Guida sotto effetto di droghe: per condannare occorre il prelievo ematico Tribunale Pesaro, sentenza 16 dicembre 2014

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Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro doveva giudicare un giovane automobilista al quale era stata contestata la fattispecie di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) aggravata per aver provocato un sinistro stradale.

E’ opportuno rammentare che quando nel caso de quo viene riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, le sanzioni previste per tale fattispecie sono particolarmente gravi: revoca della patente di guida, confisca del veicolo ed arresto sino ad un anno. Le sanzioni definitive sulla patente vengono anticipate dalla prassi (non condivisa da chi scrive) della prefettura di competenza che sospende il documento di guida, in via cautelare, come se già sia intervenuta una sentenza di condanna, con grave e irreparabile danno nel caso in cui l’imputato venga riconosciuto innocente.

IL FATTO

Un automobilista, a seguito di sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, veniva condotto presso il locale Pronto Soccorso e venivano effettuati gli esami su di lui per verificare la positività alle sostanze stupefacenti. In particolare, gli esami effettuati su campioni di liquidi biologici evidenziavano una positività ai cannabinoidi. Tali esami non consentivano però di accertare l’attualità dell’uso dello stupefacente. E’ un dato di fatto comunemente riconosciuto dalla letteratura medica che l’uso di tali sostanze può essere risalente anche di una settimana (o più) dall’incidente. Va ricordato che la norma punisce chi guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti e non chi viene trovato positivo agli esami.Si richiama al riguardo, quanto osservato dalla Corte Costituzionale 27/07/2004, n. 277 con riferimento all’ipotesi di reato contestato: “…la norma non vieta di guidare “dopo avere usato stupefacenti”, ma assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno stato di alterazione indotto dall’uso di sostanze stupefacenti…”. La Corte conclude “…si è dunque in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti procedenti  (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”.

La difesa dell’imputato aveva sostenuto con l’ausilio di una consulenza medica di parte l’insufficienza degli esami effettuati ad integrare l’ipotesi di reato contestata. La matrice biologica idonea utilizzata (urina), non era idonea ad accertare l’attualità dell’uso delle sostanze psicotrope, ma solo un generico pregresso uso.

Per onestà intellettuale si sottolinea che solo l’esame sul sangue (non effettuato) avrebbe consentito di accertare se il conducente fosse stato sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti unitamente ad una visita medica che accertasse lo stato di alterazione psicofisica.

                                                                            

LA DECISIONE La giurisprudenza, con riferimento a quest’ultimo elemento, ha più volte rappresentato che: “Non è consentito desumere la sussistenza del reato di guida in stato alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici. Per l’accertamento del reato occorrono la presenza di un adeguato esame chimico su campioni liquidi biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psicofisica – riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” (In questi termini Tribunale di Savona 19 marzo 2009, n. 354, in senso conforme Tribunale di Bologna 16 giugno 2009, n. 1422)”.

Nel caso in considerazione dal referto ospedaliero in atti non erano emerse anomalie sulla sintomatologia del paziente. Giova dunque ricordare che ove non venisse adeguatamente certificato lo stato di alterazione psicofisica indotta dalle sostanze stupefacenti, la fattispecie in considerazione non sarebbe integrata dalla presenza del mero esame ematico.

CONCLUSIONI

Una diversa soluzione interpretativa finirebbe per punire anche chi non versa sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel panorama giurisprudenziale di merito si possono verificare anche situazioni contrapposte ovvero giudici che si accontentino del prelievo su urina o del solo prelievo ematico a prescindere dalla visita medica che accerti se il soggetto si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ questo il caso di una sentenza n. 39/2010 del Tribunale in composizione monocratica di Pesaro, inedita, in cui il giudicante in un caso analogo a quello in commento ha condannato l’imputato in assenza di una visita medica che certificasse lo stato di alterazione basandosi unicamente sugli esami di laboratorio. Chi scrive si domanda se non sia il caso che il legislatore codifichi queste situazioni al fine di evitare disparità di trattamento e soprattutto l’ingiusta applicazione di gravissime sanzioni con una sentenza di condanna che viola le più elementari regole a tutela dell’interessato. Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro ha fatto una corretta applicazione dei principi sopraesposti ritenendo non sufficiente l’esame effettuato su urina al fine dell’accertamento del reato in considerazione: “Tale elemento non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del reato in contestazione atteso che costituisce dato di comune esperienza e maturato da que­sto giudice in processi analoghi, che l’accertamento della positività a sostanze stupefacenti nelle urine e nel sangue non è da solo sufficiente a dimostrare l ‘attualità dell’assunzione idonea ad integrare il reato in contestazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, in assenza di un esame del sangue non è stata determinata neppure la percentuale della sostanza stupefacente individuata nel campione di urina”. Inoltre, ha valutato l’ulteriore elemento necessario per la configurazione della fattispecie contestata: “nel verbale di accertamento, i verbalizzanti non hanno dato atto della presenza di alcun altro sintomo tipico della recente assunzione di sostanze stupefacenti, quali ad esempio, stato confusionale, dilatazione delle pupille, difficoltà nella deambulazione o nell’eloquio.

BREVE RIFLESSIONE

Come indicato nella sentenza in commento il giudice nel pronunciare la sentenza di assoluzione ha disposto la trasmissione degli atti alla prefettura per la revoca delle sanzioni amministrative accessorie. Come abbiamo letto  sopra, la prefettura interviene in via cautelare con provvedimenti che sono equiparabili a sanzioni accessorie (definitive) ben prima di attendere l’esito del procedimento penale. Così accade che soggetti assolti nel relativo processo come nel caso di specie, hanno patito la privazione del documento di guida e del veicolo, in modo ingiustificato e gravemente lesivo dei propri diritti. E’ il caso che il legislatore intervenga anche al fine di disciplinare il potere della prefettura di sospensione in via cautelare del documento di guida fissando dei limiti al fine di evitare situazioni in cui una persona venga privata ingiustamente della patente prima del processo.

Mimmo Carola

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