La mancata “audizione personale” richiesta al Prefetto e “finalizzata all’integrazione orale delle argomentazioni difensive”, potrebbe integrare la declaratoria di nullità del provvedimento sanzionatorio.
Questa è la questione nuovamente posta alla cognizione della S.C.
Secondo la giurisprudenza più recente, invece, (Cass., sez. II, 05/03/2020, n. 6313) “in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” ( Cass. Sez. U, 28/01/2010, n. 1786).
Tale orientamento risulta ancor più consolidato a seguito di altra più recente pronuncia, la quale ha ribadito che “in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della I. n. 689 del 1981 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” ( Cass., Sez. 6-2, 07/08/2019, n. 21146).