Mai essere schiavi delle opposizioni di terzi al rilascio di titoli.

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Mai essere schiavi delle opposizioni di terzi al rilascio di titoli.

Con istanza del 22 gennaio 2019  il titolare di un bar domandava al Comune l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico mediante collocazione di un dehors nell’antistante (marciapiede opposto al caffè); il Comune preavvisava il rigetto della domanda per l’opposizione espressa dalla proprietaria dell’immobile ad uso negozio prospiciente l’area pubblica che la richiedente intendeva occupare; interveniva poi diniego definitivo. Il diniego in parola veniva impugnato attraverso un doppio grado di giudizio esitato nella sentenza resa dal Consiglio di Stato Sez. V,  del 31-01-2023, n. 1088; sentenza che dà ragione al primario richiedente concessione.

Questa la parte interessante della motivazione: “la stessa amministrazione, nell’esercizio del suo potere, non potrebbe conformarsi alla dichiarazione proveniente dal terzo – che si opponga al rilascio dell’autorizzazione – senza addentrarsi nei motivi dell’opposizione, per accertare che sia fondata su serio e ragionevole intendimento di preservare i propri interessi e non su ragioni meramente emulative; si finirebbe, altrimenti, per trasferire al terzo controinteressato, spogliandone l’amministrazione, il potere di giusta composizione degli interessi in conflitto che sempre sottende l’azione pubblica discrezionale”.

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