Macchina operatrice per lavori stradali

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I giudici della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6019 del 28 febbraio 2019 hanno ritenuto che Il trasporto di pannelli per un cantiere edile utilizzando una macchina operatrice per lavori stradali rappresenta una violazione del codice della strada.

LA VICENDA

Un conducente di una macchina operatrice, durante il trasporto di materiale destinato ad un cantiere edile, veniva sanzionato dalla polizia municipale. Il trasgressore proponeva ricorso al giudice di prime cure che l’accoglieva ma il successivo ricorso davanti al Tribunale, proposto dal Comune di Trieste, veniva accolto. Proponeva la proprietaria del veicolo ricorso per la cassazione della sentenza denunciando nullità della decisione per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e violazione e falsa applicazione sull’assunto che il veicolo di proprietà, contravvenzionato mentre percorreva la strada del Friuli con un carico di circa 130 mq. di pannelli bugnati per riscaldamento a pavimento, circolasse in conformità alla previsione della richiamata norma, la quale consente l’impiego su strada delle macchine operatrici.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso in quanto il trasporto di pannelli per un cantiere edile utilizzando una macchina operatrice per lavori stradali rappresenta una violazione della disciplina recata dall’articolo 82 del codice della strada. L’art. 58, comma primo, citato codice, prevede che le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. E’ previsto che ai fini della circolazione su strada dette macchine si distinguono in macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, in macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili e  carrelli destinati alla movimentazione di cose.  Nel caso de quo, dopo aver accertato che la macchina operatrice di proprietà della ricorrente, abilitata dal certificato di circolazione ai «lavori edili stradali», circolava per lo spostamento di cose non connesse con il ciclo operativo della macchina stessa , da intendersi nel senso indicato nella carta di circolazione, dei lavori edili stradali, correttamente il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 82, comma 8, codice strada, che sanziona chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

Corte di Cassazione Civile sez. II n. 6019

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