L’obbligazione solidale nell’orientamento aggiornato della Suprema Corte
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 22082 del 2017 hanno sancito che “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchè l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione” (in senso conforme v., da ultimo, Cass. n. 11774/2019).
Questa pronuncia, ripresa, da ultimo in Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-02-2020, n. 5530 è alla base della moderna concezione di obbligazione solidale e dimostrativa della natura autonoma della posizione dell’Obbligato in solido. Da qui la conferma che il verbale che accerta una violazione punita con sanzione amministrativa è valido anche se il trasgressore non sia stato identificato.



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