Lasciatemi passare la battuta, neanche troppo divertente, che richiama il parere dell’ARAN sulla possibilità di poter liquidare lo straordinario alle P.O. della Polizia Locale che hanno svolto la loro attività in lavoro straordinario durante l’emergenza sanitaria per il COVID 19.
Con il D.L. 18 del 17/03.2020 convertito in legge, Lo stato ha stanziato specifiche risorse per far fronte all’emergenza sanitaria da destinare anche alle prestazioni per lavoro straordinario della Polizia Locale dei Comuni, delle Provincie e delle città Metropolitane ed anche se in buona sostanza, Il parere è da ritenersi positivo rimanda in ultimo per competenza al Ministero dell’ Economia e Finanze, in considerazione delle implicazioni di carattere economico-finanziario, nonostante sia chiaro che lo stanziamento previsto dal citato D.Lgs. è destinato alla Polizia Locale e il riconoscimento del dovuto alle P.O. non determina una variazione della spesa.
L’ARAN, nel parere, richiama, la disposizioni di fonte contrattuale previste in materia, e precisamente l’art. 40 del CCNL del 22.1.2004 che prevede: “Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa.”. anche secondo l’espresso rimando dell’articolo 18, c. 1, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 il quale prevede che: tra i diversi compensi aggiuntivi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, ci sono i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, previsti dall’art. 40 del CCNL del 22.1.2004, precisando inequivocabilmente che tali compensi possono essere riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli Enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali. Nel dichiarare l’ emergenza sanitaria lo stato con DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 ha previsto lo stanziamento finanziario incrementando il fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che all’articolo 16 comma 2 il quale prevede che l’attività di protezione civile sia attivabile anche per far fronte ad un rischio sanitario.
Ora il problema è capire se l’emergenza dichiarate è una calamità naturale oppure no, ovvero se è un’emergenza di protezione civile o no. Sicuramente è stata una catastrofe, per i danni all’economia e alla popolazione, se poi è naturale o no, dobbiamo capire se vi sia stata una mutazione genetica naturale o se il virus è stato costruito in laboratorio e quindi a questo punto l’ARAN avrebbe una buona scusa per fare un parere negativo.
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