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Elementi distintivi tra il delitto di illecita combustione di rifiuti e la contravvenzione di illecito smaltimento di rifiuti

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Di fronte al sempre più frequente fenomeno di abbruciamento di rifiuti e del connesso allarme di pericolo per la salute pubblica, il legislatore è intervenuto nella disciplina del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, introducendo nel d.lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico dell’Ambiente) la nuova figura delittuosa di combustione illecita di rifiuti.

A fronte di una disciplina incentrata su illeciti contravvenzionali, l’articolo 256-bis del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 136/2013 (decreto cd. “Terra dei fuochi”), ha previsto due delitti nei primi due commi.

Il comma 1 così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

La circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, e l’aver tipicizzato la condotta con il termine linguistico “appicca il fuoco”, senza ulteriori specificazioni, a differenza della previsione dell’articolo 424 c.p. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente.

La soluzione interpretativa appena indicata, inoltre, appare in linea anche con le indicazioni esposte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del D.L. in esame, laddove si evidenzia che la previsione delle nuove fattispecie è stata determinata dall’inadeguatezza del (pre)vigente sistema sanzionatorio, e, in particolare, (anche) della fattispecie prevista dall’articolo 423 c.p., ad assicurare una sufficiente tutela per l’ambiente e per la salute collettiva.

Relativamente al reato di illecita combustione di rifiuti, la Corte di cassazione, Sez. 3, 18 dicembre 2023, n. 50309, ha evidenziato: «il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – che è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all’ambiente (Sez. 3, n. 16346 dell’11/01/2021, Baldi) – punisce con l’elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli «rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato» (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017, Sancilles, Rv. 271359)».

Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell’articolo 255, comma 1 e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecita.

Ancora, la Corte, richiamando un precedete arresto (Sez. 3, n. 38021 del 30/05/2019, Viasu) ha ritenuto: «l’incenerimento a terra è una forma di gestione dei rifiuti che necessita di autorizzazione, sicché, laddove questa manchi e non si tratti di condotta commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato potrebbe sussistere la residuale ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, punibile anche a titolo di colpa».

Nel caso di specie, dall’informativa di P.G. era emerso che i due imputati avevano bruciato – al momento dell’intervento – circa 20 kg. di cavi in rame, e che quest’ultimo (ossia il metallo recuperato), e non i cavi, fosse custodito in un secchio.

Incontestata la condotta dei due imputati : essi, infatti, stavano separando mediante abbruciamento il rame contenuto nei cavi (che ha un valore commerciale) dal loro rivestimento in gomma, in tal modo ponendo in essere una condotta di recupero del metallo (e di smaltimento della guaina) al termine della quale esso avrebbe perso la qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento 715/2013 (recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Non è ammissibile la procedura estintiva ex Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006 per il delitto di combustione illecita di rifiuti

Secondo la Corte di Cassazione, Sez. II, 23/06/2022, n. 24302, la procedura estintiva di cui alla Parte Sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006, si applica: a) esclusivamente alle contravvenzioni, e quindi in tesi riguarderebbe soltanto le contestate violazioni al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, non anche quelle all’articolo 256 bis; b) a condotte che non abbiano provocato un danno all’ambiente. E infatti il meccanismo, introdotto dalla L. n. 68/2015, nel modificare in maniera incisiva il sistema di tutela penale dell’ambiente, prevede, come si è detto, che l’organo di vigilanza, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione, sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose, oltre a riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l’irregolarità.

Dunque, le contravvenzioni per cui è azionabile la procedura estintiva non devono aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, e sono quelle punibili con l’ammenda, da sola, ovvero alternativa o cumulativa alla pena dell’arresto. Successivamente, lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista, e il pagamento della somma estingue il reato. Se non avviene l’adempimento il processo, in precedenza sospeso, riprende il suo corso.

La ratio dell’istituto è duplice: da un lato tende a garantire l’effettività della tutela dell’ambiente poiché, attraverso l’adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta afflizione punitiva, mira ad ottenere il ripristino delle condizioni ambientali offese dai fatti illeciti, dall’altro risponde alle esigenze deflattive del procedimento penale, essendo limitata all’arco temporale delle indagini preliminari. Compete alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 1determinare quando una fattispecie rientri o meno nel suo ambito di applicazione, impartire le prescrizioni, pur se con il supporto di un ente specializzato, quasi sempre individuato nell’ARPA, e valutare l’adempimento, con ampio margine di discrezionalità e senza peraltro che la prescrizione abbia carattere di obbligatorietà.

Il trasgressore, che abbia provveduto in via autonoma alla regolarizzazione, potrà in ogni caso assumere egli stesso l’iniziativa di chiedere all’organo di vigilanza l’ammissione all’oblazione in sede amministrativa e, in caso negativo, potrà reiterare al giudice la richiesta di essere ammesso all’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p.: la mancata adozione della prescrizione non può infatti precludere l’accesso alla procedura, sia nel caso in cui una prescrizione avrebbe potuto essere stata emessa, sia nei casi in cui, non essendoci effetti da rimuovere, non vi sia la possibilità di impartirla.

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