Lesioni stradali gravi o gravissime: cassazione, procedibilità, sanzioni accessorie.

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A conferma delle radicate opinioni dottrinali (Cfr. Fabio Piccioni), la quarta sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n 42346/2017, ha confermato che il reato di cui all’art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime vada qualificato quale reato autonomo, procedibile d’ufficio.

“La tesi del ricorrente secondo cui la disciplina dettata dal vigente art. 590-bis c.p. (recante il titolo: “lesioni personali stradali gravi o gravissime”) costituirebbe una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato base di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p., con conseguente necessità di una querela ai fini della sua procedibilità, pur suggestiva, appare smentita da plurimi argomenti a favore della opposta tesi della autonomia di tale figura di reato… La detta disciplina è entrata in vigore con la pubblicazione della L. n. 41 del 2016, la cui intestazione …(è) chiaramente indicativa della volontà del legislatore di introdurre due nuove figure di reato che, pur descrivendo condotte specifiche e specializzanti rispetto alle fattispecie base di cui ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), assumono caratteristiche particolari a sè stanti, che le distinguono da queste ultime e le rendono meritevoli di una disciplina autonoma. E’ noto, infatti, che la ratio della legge istitutiva dei reati stradali in questione è quello di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale… Conclusivamente, la norma incriminatrice di cui all’art. 590-bis c.p. delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all’art. 590 c.p., e pertanto non necessita di querela ai fini della sua procedibilità”.

La Cassazione offre una chiave di lettura coerente con il testo di Legge, fermo restando che essa è destinata ad essere superata, se dovesse essere esercitata la delega contenuta nella Legge 103/2017, orientata alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Ma la sentenza è interessante anche su un diverso piano. Quello della legittimità costituzionale della previsione della revoca della patente accanto alle sanzioni penali. Dalla ricorrente, infatti, viene anche dedotta la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente di guida quale effetto dell’accertamento del reato ascritto all’imputato (art. 590-bis c.p.). Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione evidenziando che: “la tesi della natura sostanzialmente penale della revoca della patente di guida non regge… L’obbligatorietà dell’irrogazione della sanzione amministrativa, dunque, si ritiene derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, più volte considerata dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali. Giova richiamare, in proposito, i casi nei quali la Consulta ha ritenuto trattarsi di sanzione con chiara finalità preventiva, piuttosto che sanzionatoria (Corte Cost. n. 196 del 12 maggio 2010 in cui il criterio dello scopo è stato adoperato in una questione di legittimità costituzionale che riguardava la possibilità di applicare retroattivamente la normativa in materia di confisca obbligatoria del veicolo per guida in stato di ebbrezza). Una lettura sistematica della disposizione che impone la revoca della patente di guida, dunque, consente di ribadirne la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, pur quando ordinata dal giudice penale; tant’è che resta eseguibile ad opera del Prefetto, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato”.

 

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