Le tasse automobilistiche: dal 2015 esenti solo i veicoli ultratrentennali; le ragioni della riduzione dell’esenzione?

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Il comma 666 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prescrive: “All’articolo 63 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati;  c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2»  sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1»”.

Naturale domandarsi cosa comporta una così oscura previsione normativa.

Per comprenderlo occorre guardare la normativa modificata, ovvero la Legge 342/2000 il cui articolo 63, nella versione originaria disciplinava l’esenzione dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche per  i veicoli  ed  i   motoveicoli “a decorrere dall’anno in cui si compie  il  trentesimo anno dalla loro costruzione”, nonché per gli “autoveicoli  e  motoveicoli  di  particolare  interesse   storico   e collezionistico per i quali il termine e’ ridotto a  venti  anni”. Com’è noto, tali veicoli pagano solo una sorta di tassa di circolazione (forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per  i  motoveicoli).

Nella sostanza la novella realizza due finalità: limita l’esenzione ai soli veicoli ultratrentennali, eliminando la possibilità che anche i veicoli ultraventennali possano beneficiare del regime di esenzione; azzera il potere dell’Automobilclub Storico  Italiano (ASI), e  dalla  Federazione  Motociclistica Italiana (FMI), di stabilire quali veicoli potessero essere esentati, tra gli ultraventennali.

Pare che la riforma della norma in esame sia stata determinata da spinte diversificate; chi sosteneva che non poteva essere lasciato ad associazioni private il monopolio economico delle esenzioni, forse è nel giusto, anche alla luce degli abusi e delle leggerezze che detta gestione ha portato con sè. Non è ingiusto, tuttavia, nemmeno il pensiero di chi  legge nella riforma l’intento di estendere l’area di tassazione, andando a colpire quanti, non potendosi permettere un’auto nuova, avessero mantenuto in buono stato una “Panda 30”, l’avessero iscritta all’ASI e, per l’effetto avessero mantenuto costi di gestione dell’auto più bassi (fatto utile, specie in epoca di crisi economica). Tra i diversi punti di vista, va compendiato anche quello di chi –dando conto del fatto che la vecchia norma fosse abusata- rappresenta la necessità che il parco auto circolante si rinnovi, in omaggio alla esigenza di riduzione dell’inquinamento e della migliore sicurezza stradale intrinseca dei veicoli di moderna concezione; tuttavia, come non pensar male, nel ritenere che ciò vada a beneficio anche delle aziende costruttrici di automobili?

Per notizia: la direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, del Dipartimento delle Finanze, con circolare n. 7542 del 1° aprile 2015, ha dettato istruzioni esplicative sulla applicazione della novella.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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