L’attribuzione della qualifica superiore tramite “verifica selettiva” è questione da giudice amministrativo

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di passaggio del personale interno ad una qualifica superiore: in particolare, alcuni agenti della polizia municipale, con profilo di istruttori di vigilanza hanno richiesto il riconoscimento dell’inquadramento nella figura professionale di Specialista di Vigilanza della Polizia Municipale, categoria D, in virtù del CCNL 14 settembre 2000. La questione posta a giudizio delle Sezioni Unite riguarda l’individuazione della competenza giurisdizionale, ordinaria o amministrativa, giusta le previsioni dell’art. 29, lett. b), CCNL 14 settembre 2000, in quanto ne caso di specie, non ci si troverebbe in presenza di una procedura propriamente concorsuale, dovendo la parte datoriale limitarsi a dare adempimento ad un obbligo negoziale e non potendo quindi farsi rientrare la fattispecie nella riserva di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite con la sentenza 31 marzo 2015, n. 6467, ha statuito che l‘art. 29 CCNL 14 settembre 2000 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999), con disciplina a cui è stata espressamente attribuito “carattere di specialità e di eccezionalità” (comma 9), prevede, in attuazione dell’art. 24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999 e in sede di prima applicazione dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, l’assunzione delle “iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex 6^ q.f, nelle seguenti ipotesi:

a) personale al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione d’appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza;
b) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987;
c) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti istituiti successivamente al DPR. n. 268/87, che prevedessero forma/mente l’esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell’art. 21, comma 6, DPR. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo” (comma 1).
Il comma 3 del medesimo articolo contrattuale, prevede poi che, “In applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999”; è altresì previsto che “il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL” (comma 5).
Deve poi considerarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale (cfr sentenza n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo:

a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni;

 b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni;

c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da una fascia o un’area funzionale ad un’altra;

d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 12221/2006 e, fra le più recenti, Cass., SU, 10409/2013; 7171/2014).

La disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall’art. 97 della Costituzione, secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione gli artt. 35 e 52 dl.vo n. 165/01), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte e, nel caso di passaggio da un’area di inquadramento ad altra superiore (nella specie, da C a D), è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall’esterno. La disposizione contrattuale rilevante in causa non si pone peraltro in contrasto con i suddetti principi, limitandosi a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex sesta qualifica funzionale, nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nelle lettere a), b) e c) del comma 1; tali iniziative, poi, sono specificate nel senso che, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in una verifica selettiva per il personale di cui alle lettere a) e b) e in procedure selettive per il personale di cui alla lettera c), previa concertazione con le organizzazioni sindacali (cfr, Cass., nn. 10628/2006; 15056/2010 e gli altri precedenti ivi richiamati). Alla luce della suddetta interpretazione della norma collettiva (la quale, diversamente opinando, violerebbe i già richiamati principi e norme inderogabili) e dovendosi pertanto escludersi qualsiasi automatismo, deve convenirsi che anche la “verifica selettiva”, in oggetto, di cui al comma 5 dell’art. 29 CCNL citato, prevista per il personale di cui ai punti a) e b) del comma 1, costituisce comunque, al pari delle “selezioni” previste per il personale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, una procedura selettiva di tipo concorsuale per il passaggio alla categoria superiore, con conseguente applicazione del principio fissato dall’art. 63, comma 4, dl.vo n. 165/2001.

Quindi, vantando i ricorrenti una posizione di mero interesse legittimo, sia in riferimento all’adozione delle ricordate “iniziative”, sia al corretto svolgimento della procedura di “verifica selettiva” come disciplinata in base alle iniziative assunte dall’Amministrazione, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo.

 di Marco Massavelli

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