Comprendo che questo è un tema caro ai soli appassionati del sistema sanzionatorio amministrativo (quindi ad essere entusiasti della sentenza della Cassazione Civile, a Sezioni Unite 22-09-2017, n. 22082, saremo solo io e Serafino Mauriello che me l’ha gentilmente segnalata), però siamo davanti ad un principio storico:
“All’interno del sistema dell’illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione; con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi del citato art. 6, u.c. verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione”.
Questo significa che, se entro i rituali 90 giorni non si notifica il verbale al trasgressore, l’eventuale notifica fatta all’obbligato in solido entro il predetto termine resta valida. Insomma, la Cassazione marca benissimo la distinzione tra l’articolo 6 e l’articolo 7 della L.689/1981.