Le sanzioni amministrative per occupazione senza titolo di immobile ERP sono indipendenti dalle vicende penali eventualmente correlate.

0
1196

Le sanzioni amministrative per occupazione senza titolo di immobile ERP sono indipendenti dalle vicende penali eventualmente correlate.

La Corte d’Appello Roma Sez. I, con Sentenza del 20/01/2022, conferma che non c’è rapporto di specialità, né di connessione, tra le previsioni degli articoli 633 e 639 bis cp e quelle della L.R. Lazio n°12/1999, il cui articolo 15 prevede specifiche sanzioni pecuniarie a carico del detentore dell’immobile destinato a edilizia residenziale pubblica che lo occupi senza titolo. L’art. 633 c.p. tutela il possesso ex art. 1140 cod. civ., ossia un rapporto di fatto con il bene, non già uno specifico diritto (Cass. n. 179123/88), salvaguardando quel rapporto di fatto che viene esercitato direttamente sugli immobili, dal proprietario come da terzi, e che costituisce il possesso specifico. Diversa è la ratio della L.R. Lazio n. 12 del 1999, che si assume violata nel caso di specie, intesa a sanzionare la carenza di titolo autorizzativo per l’occupazione del bene immobile destinato a soddisfare quelle esigenze abitative specifiche di cui si è già detto. Tanto ciò è vero che l’eventuale regolarizzazione della occupazione senza titolo non esclude il reato di cui all’art. 633 c.p. e, viceversa, l’esclusione del reato non esonera dal pagamento della sanzione amministrativa. La questione è stata, peraltro, specificamente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza della Sez. Il, n. 28379/11  ha precisato “…in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 2 – a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale – in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (Cass., Sez. l, 8 marzo 2005, n. 5047).

Né potrebbe postularsi la competenza del giudice penale ex art.24 L. n. 689 del 1981 sulla eventuale applicazione della sanzione amministrativa. La connessione oggettiva di cui all’art. 24 della L. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l’ “esistenza” del reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa ( cfr. Cass. 5242/2008 ; in tal senso tar le tante anche Cass. 2000 / 6109). Risulta dunque necessario accertare che tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall’accertamento del primo dipende l’esistenza del secondo), situazione qui esclusa, poichè la sanzione amministrativa di cui all’art.15 della L.R. n. 12 del 1999 è ben distinta dalla fattispecie penale; essa tutela l’assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l’agevolazione del mercato delle locazioni, e garantisce trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa. Ne consegue che l’eventuale regolarizzazione degli occupanti senza titolo non esclude il reato di cui all’art. 633 c.p. e, viceversa, l’esclusione del reato non esonera dal pagamento della relativa sanzione amministrativa (Cass. Pen. del 20.11.73).

Palesemente infondate le doglianze con le quali s’invoca il trasferimento della residenza anagrafica nell’alloggio occupato senza titolo per escludere l’illecito amministrativo sulla base di un valore “autorizzatorio” conferito al mutamento di residenza e così far decorrere da quel momento il termine per l’accertamento dell’occupazione abusiva.

 

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui