Principio di specialità: non ricorre quando sono diversi i beni giuridici oggetto di tutela delle due norme concorrenti.
Come è noto, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 9, co. 2 della L. n. 689 del 1981 – a tenore del quale, quando “uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale” – in tanto opera, in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino, fra loro, in rapporto di specialità, il che è da escludere quando, già dal confronto strutturale tra le fattispecie astratte (Cass.pen., Sez. Un. n. 22225/2012) emergesse, anche a parità di condotta, che le sanzioni (penale e amministrativa) siano poste a presidio di interessi giuridici diversi (Cass.civ. n. 10744/2019). Non sussiste, pertanto, un rapporto di specialità tra il reato di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p., nemmeno nella sua forma tentata ex artt. 56-515 c.p., ovverosia prima della messa in vendita di prodotti contraffatti o non conformi alle caratteristiche dichiarate (in tema di mascherine con marchio CE contraffatto e tentata frode in commercio vds. Cass.pen. n. 15042/2021) e l’illecito amministrativo in materia di violazione degli obblighi di produzione e controllo di conformità dei presidi medici quali dispositivi di protezione (DPI) ex art. 14 D.Lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i., prima di tutto e principalmente per l’evidente diversità del bene giuridico tutelato: il primo (art. 515 c.p.) è individuato nel “leale esercizio del commercio”, quale diritto dell’acquirente del bene – sub species di consumatore, distributore o intermediario – a veder evaso il contratto in maniera corretta, ovvero a non incorrere in un’esecuzione sleale del contratto o accordo stipulato con l’esercente l’attività commerciale (Cass.pen. n. 29578/2020; Cass.pen. n. 48026/2014); il secondo (nel testo dell’art. 14 D.Lgs. n. 475 del 1992, novellato dal D.Lgs. n. 17 del 2019 di adeguamento al Reg. UE 2016/425) mira a garantire l’uniformità delle procedure di valutazione e degli standard essenziali per la salute e la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale provenienti dai Paesi terzi ed immessi nel mercato unico europeo, al pari dei prodotti fabbricati e commercializzati da operatori stabiliti nell’U.E., garantendo al contempo un elevato livello di salvaguardia degli interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale nel mercato dell’Unione.
(Tribunale Pavia Sez. III, Sent., 21/01/2022)

