Le norme del D.Lgs 114/1998 non si applicano alla vendita delle opere dell’ingegno. Ciò viene confermato dalla sentenza 1471/2021 del 36/01/2021, resa dalla seconda sezione civile del Tribunale di Roma.
Il provvedimento di confisca impugnato (e poi annullato dal Giudice) scaturiva da un verbale di accertamento redatto da agenti della Polizia Locale, in cui contestavano al ricorrente che in Roma, Piazza della Trinità dei Monti: “vendeva senza essere autorizzato, n. 63 opere pittoriche (stampe), n. 4 fogli bianchi ed un cavalletto a ventaglio” procedendo al sequestro delle suindicate opere, nonché dei fogli bianchi e del cavalletto a ventaglio anzidetto ed ingiungendogli il pagamento della somma di € 5.164,00 oltre ad € 3,78. Avverso tale verbale di sequestro amministrativo, il sanzionato presentava, opposizione allo stesso, contestando la legittimità del provvedimento emesso ai suoi danni; il sequestro veniva rigettato e contestualmente veniva disposta la confisca di quanto già sequestrato, in via cautelare. A sostegno della propria opposizione il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione art. 28 e 29 d. lvo 114/98, atteso che l’art. 4 del suindicato D. Lvo, che stabilisce l’ambito di applicazione dello stesso, prevede, al comma 2 lettera h), che “Il presente decreto non si applica a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonche’ quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.
Orbene, secondo il Giudice l’opposizione è fondata e deve essere accolta dovendo concludersi per la non applicabilità delle violazioni contestate del decreto legislativo 114/98 al caso in esame e in particolare degli artt. 28 e dell’art. 29 del citato decreto che prevede la confisca delle attrezzature e della merce