La questione riguardante i poteri degli operatori, volontari e no, nel settore della tutela degli animali e del patrimonio zootecnico è stata esaminata più volte dalla giurisprudenza, amministrativa e penale, che ha focalizzato l’attenzione sulla portata delle diverse norme succedutesi nel tempo.
Il risultato ermeneutico cui è approdato la giurisprudenza è nel senso di riconoscere alle guardie zoofile estesi poteri, comprensivi anche delle attribuzioni degli agenti di polizia giudiziaria, nel solo ambito della protezione degli animali di affezione.
A tale riguardo, secondo l’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003, recepito con DPCM 28 febbraio 2003, si intende da compagnia (o da affezione) “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”.
Per quanto riguarda, invece, il più ampio settore della tutela degli animali in generale (riguardante, fra l’altro, i campi dell’attività venatoria, della conservazione della fauna selvatica, dello svolgimento della zootecnia, dell’itticoltura e della pesca, nonché dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e dello spettacolo), tali soggetti restano titolari di meri poteri di polizia amministrativa, qualora la normativa statale o regionale preveda tali attribuzioni.
Questo assetto normativo costituisce il frutto di una discrezionale scelta di politica legislativa, coerente con la considerazione dei diversi contesti in cui la generale esigenza primaria di tutela degli animali (da ultimo valorizzata mediante la recentissima modifica dell’articolo 9 della Costituzione) comporta un’articolazione delle regole organizzative, con riflessi anche sulle competenze degli operatori del settore.
La legge 20 luglio 2004 n. 189, nel dettare nuove norme in tema di protezione degli animali, all’articolo 6, comma 2, ha statuito:“La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.
In forza della citata previsione, tali guardie giurate possono eccezionalmente assumere i poteri tipici della polizia giudiziaria (di cui agli articoli 55 e 57 c.p.p.), con riguardo al ristretto ambito della protezione degli animali di affezione, così delimitando i poteri che altre fonti hanno riconosciuto alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
In altri termini, la norma delinea la competenza delle guardie giurate, stabilendo che – per il solo limitato ambito della protezione degli animali di affezione – tali soggetti sono dotati anche dei poteri di polizia giudiziaria.
A tale proposito, la giurisprudenza penale (Corte di Cassazione, Sezione III, 17 febbraio 2021, n. 6146), ha chiarito che in tema di caccia, alle guardie zoofile dell’E.N.P.A., alla luce della L. n. 189/2004, articolo 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica.
Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157/1992, articolo 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
In linea con tale orientamento, anche il Consiglio di Stato, Sezione III, 24 giugno 2022 n. 5202,ha ribadito il principio per cui “avendo l’ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un’associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti di P.G.”.
La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (articolo 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma.
L’assenza dell’espresso riconoscimento della qualifica costituisce un chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale, avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria.




buonasera Dottore Alborino. molto interessante quest’articolo. sembra quindi che negli animali da compagnia, d’affezione -che nell’articolo sono intercambiabili – rientrino anche i cavalli. mi riferisco ai cavalli che il singolo cittadino tiene come animale da affezione/compagnia e che mai macellerebbe e/o lo farebbe diventare animale da reddito. è corretta questa interpretazione? grazie per l’attenzione
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2003 (Recepimento dell’accordo stipulato tra Ministero della Salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet‐therapy) si stabilisce che “Ai fini del presente accordo, si intende per animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet‐therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia”.
Fornisce, invece, un’elencazione degli animali da compagnia seppur nell’ambito della movimentazione non commerciale il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di Animali da Compagnia n 576‐577/13 (abrogativo del Regolamento Ce 998/03).
In tale ambito, sono animali da compagnia:
a) pets: cane, gatto, e furetto;
b) invertebrati (ad eccezione di api e bombi, molluschi e crostacei), animali acquatici ornamentali; uccelli (ad esclusione del pollame); roditori e conigli (detenuti non per fini alimentari).
In assenza di una chiara e inequivocabile indicazione degli equidi tra gli animali di affezione o di compagnia, al quesito non può darsi univoca e condivisa risposta.
Tanto che, negli ultimi anni, sono state avanzate diverse proposte di legge per riconoscere gli animali in questione come animali di affezione e vietare la loro macellazione.
Ad esempio, nel 2018, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla ha presentato una proposta di legge che chiedeva il riconoscimento dei cavalli, pony, asini, muli e bardotti come animali di affezione, proibendone la macellazione e la vendita della carne (Associazione APACA Belluno).
Tuttavia, queste proposte non sono state ancora trasformate in legge.
Gaetano Alborino
Buonasera, per quanto riguarda le tartarughe da terra,come si devono considerare.?