Com. te Pezzullo vi chiedo di chiarire questo mio dubbio.
Per gli spettacoli dal vivo il decreto n. 215 del 2023 aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2024 della possibilità di autorizzarli con scia per gli spettacoli che terminano entro le ore 01.
Vi chiedo se il predetto termine è stato prorogato pure per il 2025.
Ringrazio e auguro un buon anno nuovo.
Comandante N. C. della PM di P. (CE)
Risposta
Si premette che l’articolo 38-bis del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo”, aveva stabilito che, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021, per la esecuzione di spettacoli dal vivo che comprendevano attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, che si svolgevano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 persone, le autorizzazioni, licenze, ovvero altri titoli o nulla osta comunque denominati, potessero essere sostituiti da una Scia di cui all’art. 19 della legge 241/90 da presentare al Suap del comune sede dell’evento.
In seguito, la legge 25 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D. L. 198/2022, con l’art. 7, comma 7 sexies, aveva prorogato le predette disposizioni fino al 31 dicembre 2023, inserendo alcune modifiche.
Erano stati modificati gli orari di svolgimento degli spettacoli prolungandoli fino alle ore 01 della notte ed erano stati inseriti, tra le manifestazioni, anche gli spettacoli cinematografici.
Successivamente, con il D. L. 30.12.2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 7, c. 5, aveva prorogato le precedenti disposizioni spostando il termine al 31.12.2024.
Lo stesso decreto aveva esteso a 2000 persone il numero massimo di partecipanti alle manifestazioni.
In prossimità della scadenza del termine dello scorso 31 dicembre, il Ministero della Cultura ha adottato il D. L, 201 del 27 dicembre 2024, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, in G. U. n. 302 del 27.12.24, in vigore dal 28.12.24, che all’art. 7, comma 2, ha reso strutturale e definitivo il regime semplificato per gli spettacoli dal vivo.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2025, detti spettacoli potranno essere svolti con la presentazione, da parte dell’organizzatore, di una Scia in sostituzione di autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta o altro titolo, alle seguenti condizioni:
- l’orario sia compreso tra le ore 08 e le ore 01 della notte successiva;
- il numero massimo di partecipanti alle manifestazioni sia stabilito in 000 persone;
- alla Scia, in sostituzione del parere della Commissione di vigilanza ex art. 80 Tulps, sarà essere allegata relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, che asseveri la sicurezza degli impianti e attrezzature e la rispondenza del luogo ove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno;
- la semplificazione sia rivolta a tutte le manifestazioni in area chiusa o aperta, privata o pubblica;
Vi è ancora da precisare che nel caso fossero programmate più serate consecutive dello stesso spettacolo, la Scia presentata sarà idonea ad autorizzare tutte le manifestazioni, a condizione che non vi siano modificazioni delle strutture utilizzate e dei locali.
Sono esclusi dalla Scia gli spettacoli che dovranno essere effettuati in luoghi ove sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questo caso l’organizzatore dovrà richiedere licenza a sensi dell’art. 68 tulps ed il prescritto parere di agibilità delle strutture ai sensi dell’art. 80 da parte della Commissione di vigilanza
Resta, infine, da precisare che qualora non dovessero essere rispettate le predette prescrizioni sugli orari e numero dei partecipanti, anche in questo caso, l’organizzatore dovrà richiedere al Suap il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 68 tulps con le predette disposizioni.



