Le acque di lavaggio e di prima pioggia di piazzale adibito a deposito per veicoli provenienti dall’attività di soccorso stradale: la disciplina autorizzatoria e sanzionatoria

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Riferimenti normativi

L’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici».

La Delibera del Consiglio Regionale Lazio 23 novembre 2018, n. 18, recante: “Aggiornamento del Piano di tutela delle acque regionali, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Norme di attuazione aggiornamento Piano – Articolo 30:

«1. Sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un’altezza di 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semipermeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

  1. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con le attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia.
  2. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta Regionale 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferenza di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.
  3. Detti scarichi devono essere autorizzati dall’autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
  4. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.
  5. Le lavorazioni o i depositi di materiali inerti o di materiali naturali, quali ad esempio: materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso; vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto previsto nei commi precedenti.
  6. L’esenzione all’autorizzazione allo scarico e all’opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l’impresa abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.
  7. Sono esentate dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti le attività di distribuzione dei carburanti esistenti le cui aree esterne siano inferiori a 300 m2 e sia dimostrata da una relazione tecnica l’impossibilità di provvedere altrimenti».

L’articolo 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da €. 1.500 a €. 10.000,00».

L’articolo 137, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1».

L’orientamento giurisprudenziale: Corte di cassazione, Sezione III, 19 ottobre 2022, n. 39513

Il caso approdato alla Corte di Cassazione muove da una sentenza del Tribunale di Cassino, resa in data 18 marzo 2021, con la quale il ricorrente era stato condannato, alla pena sospesa subordinata al ripristino e bonifica dello stato dei luoghi, di €. 10.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 137, comma 1 e 9, in relazione all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

La condotta contestata al ricorrente, tenuto conto del luogo di commissione del reato (la città di Cassino) era quella relativa alla mancata ottemperanza alla disciplina regionale adottata dalla Regione Lazio, con la Delibera di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006, “Piano di Tutela delle Acque Regionali”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, aggiornato al 23 novembre 2018, che detta disposizioni normative di base regionale, che disciplinano la gestione delle acque di prima pioggia.

Dalla sentenza impugnata è risultato che l’area in questione, adibita a deposito giudiziario di autoveicoli, era composta da terra e brecciosa senza alcuna impermeabilizzazione e su questa erano depositate auto da riparare e auto provenienti dall’attività di soccorso stradale.

Non solo il ricorrente non aveva l’autorizzazione allo scarico (necessaria ex articolo 30, comma 3 e 4 del Piano di Tutela delle Acque Regionali), ma neppure aveva impermeabilizzato l’area (in violazione dell’articolo 30, comma 5, del Piano).

Alla luce del quadro normativo di riferimento, come sopra ricostruito, la Corte di Cassazione, Sez. III, 19 ottobre 2022, n. 39513, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui:

«Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex articolo 74, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 152/2006.

Dunque, non è richiesta l’autorizzazione per lo scarico delle acque pluviali non contaminate, per le aree adibite a solo deposito di veicoli, ma è necessaria la specifica autorizzazione di reflui industriale, per i piazzali di veicoli fuori uso, data la possibile contaminazione, con la previsione di una pavimentazione impermeabilizzante».

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