La Corte di Cassazione con sentenza n. 22598/ 2019 Sez. 3 penale, ha condannato il proprietario di un’attività commerciale in forma itinerante con autorizzazione di posteggio perché per lo svolgimento dell’attività a carattere stagionale è necessario il permesso a costruire ai sensi dell’articolo 3 comma 2 lett c5 del dpr 380/2001 perchè il mezzo attrezzato ed opere funzionali connesse non rientrano tra la tipologia di opere precarie, bensì di opere avente carattere di stagionalità.
Il titolare dell’attività era espressamente autorizzato alla temporanea occupazione dell’area demaniale, ubicata sul lungomare di Gallipoli, per complessivi mq. 9,85, al fine di poter posizionare un market attrezzato aventi le caratteristiche dell’autorizzazione commerciale rilasciata, giusta autorizzazione commerciale, itinerante a carattere permanente, rilasciatagli dal Comune di Gallipoli, che tuttavia, la superficie complessiva occupata era superiore a quella indicata nell’autorizzazione demaniale riscontrandosi, con la presenza di altre opere: (bancone su ruote di dimensioni di mq. 0,66, pannello posto a delimitazione dell’area compresa tra il veicolo e il muro adiacente, pedana sopraelevata con annesso bancone munito di braciere, recinzione metallica rivestita da canne con copertura in telo a protezione di un ulteriore superficie di mq. 6,65, ove risultano collocati due bidoni, due frigoriferi, due tavolini, due bombole di gas gpl, una delle quali collegate al veicolo a sua volta connessa al quadro elettrico posizionato lungo la predetta rete metallica).
Il luogo interessato dalla struttura risultava soggetto a vincolo paesaggistico ed a tutela da parte del PUTT/R, essendo l’intera area demaniale, e l’autorizzazione ad operare sul posteggio era scaduta a far data dal 12 luglio 2013. la tipologia di quanto riscontrato e gli interventi elencati rientrano nel concetto di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e5) del d.p.r. 380 del 2001 e, come tali soggetti al rilascio del permesso a costruire. Trattandosi di opere che per le caratteristiche intrinseche.
Nella fase dell’accertamento era stato posto in rilievo la permanenza nel tempo della struttura, anche a mezzo rilievi fotografici, evidenziavano inequivocabilmente che il complesso delle attrezzature era funzionale ad un utilizzo stabile e duraturo nel tempo, con conseguente abusività degli interventi realizzati in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica. Per effetto della realizzazione delle predette opere, di fatto, si è determinata l’occupazione di un’area maggiore di quella assentita con l’autorizzazione demaniale marittima, pari a mq. 9,85, sicchè risultava integrata anche la sussistenza dell’ipotesi di reato di cui agli artt. 54 e 1161 codice navigazione. Inoltre cosi come stabilità dalla giursrudenza di Merito è comunque richiesto il permesso di costruire per l’esecuzione di opere stagionali, che rimangono differenziate da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella I. n. 73 del 2010) – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. L’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti,
destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire.