Irretroattività degli atti amministrativi

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Già nei giorni scorsi ci siamo occupati della decisione del Tar Campania, Napoli, 24/11/2016 n. 5463, sull’evidente conflitto di interessi in capo al Comandante della Polizia Municipale che fosse Responsabile anche di altro Settore.

La decisione in commento si distingue anche per un altro verso, contenendo un obiter dictum di sicuro interesse: la retroattività o l’irretroattività degli atti amministrativi.

Prendendo lo spunto dall’applicazione di una norma (il D.Lgs. n. 503/99 sulle affissioni e la pubblicità) e della sua entrata in vigore l’anno successivo a quello in cui è stata Deliberata l’approvazione del PGIP, compie una lucida ed esaustiva disamina del principio.

Prima di tutto ci ricorda che la giurisprudenza ha da tempo sancito tale canone di civiltà giuridica, contestualmente individuando le ipotesi nelle quali può riconoscersi una limitata retroattività agli atti amministrativi, indicandole generalmente nei casi in cui la retroattività sia vantaggiosa per l’interessato o consegua ad una pronuncia giurisdizionale.

La retroattività degli atti amministrativi, in osservanza del principio della certezza dei rapporti giuridici, è in via generale da escludere; non potendo, infatti, la stessa legge disporre in via normale che per l’avvenire, a fortiori, non può disporre che per l’avvenire anche l’atto amministrativo, che si trova in posizione alla stessa subordinata.

Ciononostante si ammette che un atto amministrativo possa avere effetto retroattivo allorquando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) espressa previsione di legge, ben potendo la legge, salvo che in materia penale (art. 25, comma 2, cost.), disporre anche per il passato;

b) essenza dell’atto (esemplificativamente: annullamento di una precedente statuizione);

c) doverosità (esemplificativamente: ottemperanza a pronunce amministrative o giurisdizionali);

d) vantaggio per l’interessato.

Il Collegio segnala, altresì, che  il Consiglio di Stato ha affermato nettamente la natura generale del principio di irretroattività e il divieto di retroattività anche dei regolamenti ministeriali, statuendo che “Il principio di irretroattività rappresenta un principio generale dell’ordinamento, che come tale vincola certamente la fonte secondaria, il regolamento ministeriale il quale, in assenza di una chiara deroga legislativa al principio di irretroattività, non può che disporre nel senso della irretroattività, essendo certamente illegittimo il regolamento retroattivo” (Cons. Stato, sez. VI, 03/03/2016, n. 882).

Con tale pronuncia il Consiglio ha a chiare note affermato che “Il principio di irretroattività, invero, sebbene non costituzionalizzato fuori dalla materia penale:

– rappresenta un principio generale dell’ordinamento, come si desume dall’art. 11 della Preleggi che espressamente statuisce che la “legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;

– trova un suo fondamento ulteriore nei principi di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, la cui crescente importanza è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale, tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo”.

Per tali motivi, dunque, salvo che la legge non ne ammetta espressamente la retroattività, appare assolutamente ardito cercare di salvare provvedimenti amministrativi con intento sanatorio con una clausola tipo “ora per allora”.

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2 Commenti

  1. Non a caso, mutatis mutandi circa l’annosa questione sulla retroattività degli atti amministrativi c.d. di 2° grado, l’annullamento di un provvedimento che abbia già ingenerato un legittimo affidamento in ordine all’ottenimento del bene della vita con esso conseguibile, espone la P.A. al risarcimento del danno

    • Concordo pienamente anche se la giurisprudenza citata ne richiama l’ammissibilità proprio in conseguenza dell’annullamento di una precedente statuizione o per il vantaggio per l’interessato.
      Va da sé che la motivazione del provvedimento è essenziale ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.
      Soluzione? Un’ottima polizza per la copertura dei danni!

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