Il Ministero dei lavori pubblici con la nota n^ 2867 del 2001, ebbe modo di chiarire definitivamente che gli attraversamenti pedonali rialzati, non vanno considerati come dissi o rallentatori di velocità così come definito anche dall’art 179 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Nella stessa nota si legge: “ Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo Ufficio quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall’Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.”
Con questa importante precisazione del ministero dei lavori pubblici, cioè che gli attraversamenti pedonali rialzati non sono dossi, essi posso essere installati anche su strade dove circolano mezzi di soccorso e di pronto intervento.
L’attraversamento pedonale rialzato consiste, nello specifico, in una soprelevazione della carreggiata, con rampe di raccordo nel senso longitudinale alla marcia dei veicoli, realizzata per dare continuità (di quota) al marciapiede ed al percorso pedonale in corrispondenza di un attraversamento pedonale.
Nell’attraversamento pedonale rialzato la precedenza del pedone sui veicoli in transito viene sancita anche fisicamente; non è il pedone che scende dal marciapiede per “invadere” la carreggiata utilizzata dai veicoli in transito, ma è il veicolo in transito che sale al livello del marciapiede dove sono in transito i pedoni che hanno la precedenza: nell’attraversamento pedonale rialzato l’intruso è il veicolo.
Sotto il profilo strutturale questo tipo di attraversamento può essere installato solo su strade ove il limite di velocità sia <=50km/h, rispettando però i seguenti criteri strutturali:
- Su strade con velocità compresa tra i 30 e i 50 km/h la pendenza massima della rampa non deve superare il15%, l’ampiezza dell’ attraversamento non inferiore a 3,50m e la lunghezza trasversale non deve superare le due corsie
- Su strade con velocità inferiore a 30 km/h la pendenza massima della rampa non deve superare il 17,5%, l’ampiezza dell’ attraversamento non inferiore a 3,50m e la lunghezza trasversale non deve superare le due corsie
Per rendere maggiormente visibile la rampa di raccordo, tra il livello della carreggiata ed il livello del marciapiede, è opportuno prevedere strisce di colore alternato, Bianco/Nero o Giallo/Nero. Inoltre va predisposta a monte e a valle dell’ attraversamento l’opportuna segnaletica verticale di preavviso.
OGGETTO: attraversamenti pedonali rialzati – Leandro Faggiano 01.09.2023.
1. se l’attraversamento pedonale non è un dosso, al momento di passarvi sopra, un’autovettura non sobbalzerebbe;
2. l’articolo 145 Reg. non fa alcun riferimento al termine attraversamento pedonale rialzato, tant’è che specifica, sin troppo esplicitamente, che le zebrature degli attraversamenti pedonali vanno tracciate direttamente sulla sede stradale;
3. se la nota n. 2867 del 01.07.2021 del Ministero dei Lavori Pubblici avesse costituito oggetto di modifica dell’art. 145 Reg., allora il ricorso agli attraversamenti pedonali rialzati sarebbe stato legittimo;
4. per dare la possibilità anche alle persone disabili di servirsi degli attraversamenti pedonali è sufficiente operare delle opportune modifiche ai marciapiedi realizzando dei raccordi di dislivello rispetto alla sede stradale; oltretutto, volendo ammettere la legittimità della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, cosa che, tuttavia, per me rimane tale (illegittima), questi avrebbero un senso se, a rigor di logica, fossero realizzati col criterio principale d’essere finalizzati ad agevolare l’attraversamento delle persone disabili, come ad esempio quelle che si servono di sedie a rotelle, è così basterebbe che il piano del marciapiedi sia unito al piano della sopraelevazione della carreggiata;
5. in ultimo, ma non meno di poco conto, siamo altresì in presenza di un madornale controsenso, atteso che, nella maggior parte dei casi in cui mi ho potuto constatare questo genere di manufatti, questi non avevano il piano della sopraelevazione raccordato allo stesso livello, ovvero con i marciapiedi, bensì quest’ultimo, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, presentava il solito scalino di limitazione dell’area pedonale a dislivello sul piano della sede stradale, il che rendeva assolutamente inutile la sopraelevazione del medesimo (attraversamento).