Secondo la Cassazione penale (Sez. IV, Sent., 06-06-2024, n. 22841), l’assoluzione dai reati stradali (nel caso di specieartt. 186, comma 2, lett. b), 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada, per essersi posto alla guida, essendo infraventunenne, di una vettura, appartenente a terzi; in stato di ebbrezza ed in orario notturno) per particolare tenuità del fatto, comporta una rivalutazione autonoma della sanzione amministrativa accessoria da parte del prefetto, nulla potendo disporre in merito il giudice.
L’irrogazione della sanzione accessoria è un’attività di competenza esclusiva del Prefetto e non del giudice penale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25820-23, richiamando un precedente delle Sezioni Unite del 2016, ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. E’ quindi orientamento costante della Suprema Corte che la sospensione della patente di guida vada applicata dall’autorità amministrativa. Della sorte della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto si sono occupate le Sezioni Unite con la nota pronuncia (Omissis) (Sez. U, n. 13681 del 25-02-2016, Rv. 266592), affermando il principio così massimato: “In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”. La questione aveva dato luogo a diversi orientamenti, tra i quali si annoverava quello in base al quale, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, permarrebbe il dovere per il giudice d’i disporre la sospensione della patente di guida, atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 9-9-2015, (Omisssi), Rv. 264830). Nel dirimere il suddetto contrasto, le Sezioni unite hanno fatto leva sull’autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno applicate dal giudice penale nella misura in cui siano conseguenza di una sentenza di condanna, ovvero di un provvedimento ad essa equiparabile, quali il decreto penale di condanna o la sentenza di applicazione pena. Al di fuori di tali ipotesi, mancando una pronuncia di condanna, le sanzioni amministrative riacquistano la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale soluzione trova conferma nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 224 e del comma 6 dell’art. 224-ter cod. strada, in base ai quali l’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Le Sezioni unite, pertanto, hanno adottato una soluzione diversa da quelle prospettate dai contrastanti orientamenti emersi in seno alle sezioni semplici, ritenendo da un lato che l’esclusione della punibilità non impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e, dall’altro, che tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma al Prefetto.