Attività di Noleggio Con Conducente. Sentenza TAR Lazio Possibilità di rilascio di nuove Autorizzazioni.

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La Sentenza del TAR Lazio, Sezione terza, n. 6068 del 27 marzo 24 (decisione del Collegio giudicante del 6 marzo) ha annullato il decreto n. 86 del 20 febbraio 2020 che aveva bloccato il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC.

Alla luce di tale decisione i Comuni potranno – dopo oltre quattro anni- procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per auto  fino a 9 posti NCC.

Analizziamo, in dettaglio, la problematica e le relative conseguenze.

Procediamo con ordine.

Si premette che da oltre quattro anni il rilascio delle autorizzazioni NCC era stato impedito perchè il Ministero dei trasporti aveva adottato una serie di decreti che avevano creato ostacoli fittizi a tali concessioni, al solo fine di agevolare attività molto simili (servizio di piazza taxi).

Il D. L. 135/2028, all’art. 10 bis, comma 3, aveva stabilito che presso il Centro elaborazione dati del Ministero Infrastrutture e Trasporti, entro un anno dalla entrata in vigore doveva essere istituito un registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio di Taxi, nonché delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente, entrambi effettuati con autovetture, motocarrozzette e natanti.

Il comma 6 dello stesso decreto legge aveva disposto che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico nazionale delle imprese di taxi e Ncc non era consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC.

Con successivo decreto del 19 febbraio 2029, n. 4, il MIT istituiva il registro di cui al predetto decreto, stabilendo che sarebbe stato operativo dal 2 marzo 2020. Detta operatività avrebbe, quindi, ristabilito in capo ai comuni la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per il servizio NCC.

Però, il MIT, con un colpo di scena incomprensibile, il giorno successivo alla istituzione del registro, in data 20 febbraio 2020, con nuovo decreto n. 86 disponeva la sospensione del predetto decreto n. 4.

Per conseguenza, fino a tutt’oggi, non è stato possibile rilasciare titoli abilitativi per il servizio NCC.

Nel contempo, vi è da segnalare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 08 giugno 2023 ha censurato gli stati membri dell’Unione Europea che con propria legislazione avevano opposto motivi ostativi al rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio NCC in violazione del principio del libero esercizio delle attività di impresa.

Ed ancora, la Corte Costituzionale con comunicato del 7 marzo 2024 ha eccepito dubbi sulla legittimità del blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC ed ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del D. L. 135/2018, che per l’appunto stabiliva il divieto del rilascio delle autorizzazioni di cui si discute.

La stessa Corte, con ordinanza n. 35, ha chiarito che la predetta norma ha, di fatto, consentito la possibilità di bloccare per un tempo “del tutto ingiustificato” il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC, violando in tal modo il principio garantito dall’art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di impresa che può essere limitata solo se è finalizzata alla tutela di uno preciso interesse pubblico, che sia però proporzionata allo scopo da perseguire.

Per contro il divieto assoluto di fornire servizi innovativi, come quello del servizio di NCC, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.

Da ultimo, è arrivata la decisione del TAR Lazio che, a nostro parere, riteniamo  abbia posto la parola fine a questo illegittimo blocco del rilascio di autorizzazioni per il servizio in argomento.

La Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone – FAI – ed un privato imprenditore del settore proposero al TAR Lazio ricorso con numero di registro generale 2652 del 2020 contro il Ministero dei Trasporti per la revoca e/o l’annullamento del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del MIT prot. 86 del 20 febbraio 2020, con il quale era stato ordinata la sospensione dell’efficacia del precedente decreto prot. 4 del 19 febbraio 2020, adottato solo il giorno prima dallo stesso Capo Dipartimento, con  conseguente impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni per NCC.

Il TAR adito ha ritenuto di accogliere detto ricorso evidenziando che il D. M. n. 86 del 20.2.2020, adottato dal Ministero ed oggetto di impugnazione del presente ricorso, risulta illegittimo perché ha sospeso illegalmente l’operatività del Registro, istituito con il D. M. n. 4 del 19 febbraio 2020.

Lo stesso Tribunale ha sostenuto, altresì, che il Ministero con l’adozione del citato decreto n. 86 ha adottato una misura tesa a perseguire solo uno scopo protezionistico a favore di interessi economici di una categoria di operatori che opera in un mercato contiguo a quello del servizio NCC e a danno di quest’ultimo (si legga “servizio taxi”).

Il Collegio giudicante ha ritenuto, poi, “incongrua, irragionevole e non proporzionata la misura della sospensione del decreto istitutivo del Registro, adottata dal Ministero resistente con l’impugnato decreto ministeriale n. 86/2020”.

Il TAR ha, infine, sottolineato che il decreto 86, impugnato, risulta illegittimo anche perché in contrasto con l’art. 41, comma 1, della Carta Costituzionale per aver introdotto “un limite ingiustificato, non proporzionato, irragionevole, incongruo e arbitrario all’esercizio della libertà di iniziativa economica delle imprese esercenti il servizio di NCC”, che a causa del mancato rilascio di nuove autorizzazioni hanno subito limitazioni al pieno esercizio della libertà costituzionale testè citata per il servizio da esercitare.

Per quanto succintamente evidenziato, il TAR per il Lazio, Sezione Terza, con decisione del 6 marzo 2024, ha accolto il ricorso ed ha annullato il decreto n. 86 del 20 febbraio 2020 del Dipartimento del MIT.

Come è facilmente evidente, le conseguenze di tale pronuncia hanno, di fatto, riaperto per i comuni la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, abbattendo ogni limitazione.

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