L’acquisto delle uniformi della Polizia Municipale attingendo ai fondi vincolati dell’art. 208 è cosa possibile!
Lo ha confermato anche la sezione controllo Sicilia della Corte dei conti, con deliberazione n°74 del 22 marzo 2016.
Il Sindaco del Comune di Aci Castello ha chiesto un parere in ordine alla corretta esegesi del comma 4, lett. b) dell’art. 208 Codice della Strada, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Codice citato ed, in particolare, se nel concetto di “mezzi e attrezzature” richiamato nella suddetta disposizione possano essere ricomprese o meno anche le forniture di divise per il personale della Polizia municipale o il vestiario in dotazione agli ausiliari del traffico. In proposito, il Sindaco ha richiamato il contenuto di due deliberazioni della Corte dei conti, l’una della Sezione di controllo per la Toscana (n. 104 del 2010) e l’altra, più recente, della Sezione di controllo per la Lombardia (n. 274 del 2013) che a suo avviso sembrerebbero, sul punto, di orientamento difforme.
“Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi riguardi le dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine “attrezzature” induce a ritenere ammissibili anche quelle spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale. La questione specifica è stata affrontata, nel tempo, da alcune Sezioni di controllo della Corte (cfr. SS.RR Regione siciliana – deliberazione n. 20 del 17 settembre 2008; Sezione Toscana, deliberazione n. 104 del 15 settembre 2010; Sezione di controllo Lombardia n. 274 del 3 luglio 2013; Sezione di controllo Marche n. 73 del 18 novembre 2013). Alla luce delle considerazioni svolte nell’ambito delle deliberazioni sopraelencate, questa Sezione ritiene di dover accedere all’interpretazione evolutiva della norma di cui all’art. 208, comma 4, lett. b) del C.d.S. fatta propria dalla Sezione Lombardia e, per alcuni aspetti, anche dalla Sezione Marche, secondo cui possono rientrare de plano nella nozione di “attrezzature”: divise, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili. Il concetto di “attrezzatura” infatti, comprende tutto quanto costituisca “dotazione strumentale” dei vigili urbani che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto –ragionevolmente e logicamente- ad una maggiore usura nel tempo oltre che ad un incremento del fabbisogno”.
In conclusione, la Sezione ritiene che al quesito posto dal Sindaco del comune di Aci Castello possa essere fornita risposta positiva, nella misura in cui si tratta di dotazioni strumentali per i vigili urbani che non comportano un onere finanziario annualmente ricorrente e che concorrono, unitamente ad altre tipologie di attrezzature, a fornire il necessario supporto tecnico per la realizzazione di un concreto potenziamento del servizio di controllo della circolazione stradale, accrescendone la sicurezza per i cittadini.